Il supremo giudice amministrativo, entrando nel merito dei contenuti del protocollo contestato da due industrie farmaceutiche, osservava la non pertinenza dei rilievi mossi in ordine alla circostanza che la nuova disciplina regionale avrebbe inciso negativamente – attraverso il coinvolgimento delle aziende sanitarie locali, nella organizzazione del servizio della informazione scientifica – sul principio di libertà nell’espletamento di tale servizio e dell’autonomia nel rapporto medico-informatore scientifico.