Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) delle Marche ha recentemente emesso una sentenza che segna un’importante svolta nella gestione delle cause di servizio per i lavoratori del settore pubblico. Il caso in questione riguarda un agente del Corpo di Polizia Penitenziaria che ha richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per una serie di patologie, tra cui disturbo ansioso-depressivo reattivo e cardiopatia ischemica.
La controversia ha avuto inizio nel 2001, quando l’agente ha presentato una domanda al Ministero della Giustizia per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle sue infermità, attribuendo la loro origine a fattori di stress lavorativo. Tuttavia, la richiesta è stata respinta dal Ministero nel 2009, in seguito a un parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio. Quest’ultimo aveva concluso che le patologie non potevano essere ricondotte a fatti di servizio, sostenendo che si trattava di condizioni scatenate da situazioni contingenti su una personalità predisposta.
L’agente, rappresentato dai suoi avvocati, ha contestato la decisione del Ministero, portando il caso davanti al TAR Marche. La sua difesa si è basata su diverse argomentazioni, tra cui l’eccesso di potere per difetto di motivazione, la carenza di istruttoria e l’ingiustizia manifesta. È stato sostenuto che le condizioni lavorative gravose e i turni prolungati avrebbero potuto contribuire significativamente allo sviluppo delle patologie.
Durante il processo, è emerso che nel 2001 il medico del Corpo aveva certificato lo stato ansioso-depressivo dell’agente come dipendente da causa di servizio, un parere confermato anche dal Direttore della Casa Circondariale. Nonostante ciò, il Comitato di Verifica aveva ignorato queste dichiarazioni, basando la sua decisione su un’analisi che il TAR ha poi giudicato come lacunosa e non sufficientemente motivata.
Il TAR Marche, nella sua sentenza del 10 maggio 2024, ha accolto il ricorso dell’agente. Il tribunale ha sottolineato che il giudizio del Comitato di Verifica può essere sindacato solo in casi di travisamento dei fatti o di macroscopica illogicità. È stato ribadito che la consulenza tecnica d’ufficio non è ammissibile, poiché il giudice non può sostituirsi al comitato nelle sue valutazioni tecnico-discrezionali, a meno che non vi siano evidenti errori di valutazione.
Questa sentenza rappresenta un importante precedente per i lavoratori pubblici che affrontano situazioni simili. Essa rafforza il principio secondo cui le valutazioni mediche e le condizioni lavorative devono essere attentamente considerate e giustamente ponderate nei processi decisionali relativi alle cause di servizio.
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