Il Tribunale di Perugia ha affrontato il tema dell’accesso dei cittadini extracomunitari ai posti di infermiere presso le strutture pubbliche sollevato da una aspirante infermiera esclusa da una procedura concorsuale.

Tribunale di Perugia – Sez. Lavoro; Sent. del 18.06.2012

 

Ritenuto che non vi sia bisogno di riepilogare qui tutti i passaggi del presente provvedimento né di richiamare tutte le deduzioni ed argomentazioni hinc et inde offerte dai litiganti a sostegno delle rispettive richieste, sia perché si tratta di aspetti che le parti ben conoscono sia perché le ordinanze necessitano solo di una succinta motivazione art, 134 c.p.c.;

Considerato che:

sebbene la ricorrente si dolga dell’esclusione da una procedura concorsuale indiretta per l’assunzione da parte di una Pubblica Amministrazione, materia che d’ordinario rientra (art. 63, 4° comma, D.Lgs. n. 165/01) nella cognizione del Giudice amministrativo, la giurisdizione in ordine alla presente controversia è senza dubbio del Giudice ordinario. La domanda è stata infatti proposta per asserita lesione del diritto assoluto a non subire discriminazioni in ragione della nazionalità e la legge 8art. 44 D.Lgs. n. 280/98) prevede espressamente che in casi del genere sia il Tribunale a conoscere della questione.

“D’altra parte è lo stesso testo del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 44, con il suo riferimento incondizionato a comportamenti sia dei privati che della pubblica amministrazione (comma 1), che non consente di escludere l’esperibilità delle azioni ivi previste solo perché la p.a. ha attuato la discriminazione in relazione a prestazioni rispetto a cui il privato non fruisce di una posizione di diritto soggettivo. Anche il D.Lgs. n. 215 del 2003, art. 3 precisa che il relativo principio di parità del trattamento opera sia nel settore pubblico che in quello privato (comma 1), e la particolare riferimento all’accesso all’occupazione e al lavoro “compresi i criteri di selezione e le condizioni di assunzione” lett. a) e all’accesso a ogni tipo di prestazione sociale lett. c) e seguenti, mentre l’unica eccezione alla giurisdizione del giudice ordinario è prevista in favore della giurisdizione amministrativa esclusiva – in quanto tale estesa alla tutela dei diritti soggettivi relativa al personale alle dipendenze della pubblica amministrazione in regime di diritto pubblico a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 3, comma 1, comma 7 del art, 3 (Cass. N. 7186/11).

Il tema da affrontare non riguarda tanto l’esistenza di un diritto dei cittadini extracomunitari all’accesso ai pubblici impieghi in generale, quanto piuttosto l’esistenza di un simile diritto per l’accesso a posti di infermiere presso strutture pubbliche. Per i posti di lavoro da infermiere la disciplina normativa riguardante l’assunzione di cittadini extracomunitari ha infatti profili di mancata specialità rispetto a quella relativa agli altri posti di lavoro pubblici. D’altra parte, la ricorrente chiede precisamente l’accesso ad una procedura concorsuale per un posto di collaboratore professionale sanitario – infermiere.

L’art. 22, 1 comma della legge n. 189/02 ha inserito nell’art. 27, 1° comma del D.Lgs. n. 286/98 (che riguarda i lavoratori extracomunitari) la legge r-bis, la quale si applica agli infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private. È dunque prevista direttamente dalla legge la possibilità di assunzione personale infermieristico extracomunitario da parte delle strutture sanitarie pubbliche. L’allora Dipartimento della funzione pubblica ha ritenuto (parere n. 198/04) che tale disposizione debba interpretarsi nel senso che gli infermieri extracomunitari, se autorizzati all’esercizio della professione in Italia, “possono essere assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato da datori di lavoro privati e presso strutture pubbliche solo con rapporto di lavoro a tempo determinato”. Tale ordinamento, esatto o meno che fosse, è comunque superato dal disposto dell’art. 40, 21° comma, D.P.R. n. 394/99 (come sostituito dall’art. 47 del DPR n. 334/041, secondo il quale:

“Le disposizioni di cui all’articolo 27, comma 1, lettera r-bis del testo unico, riguardano esclusivamente gli infermieri dotati dello specifico titolo riconosciuto dal Ministero della Salute. Le strutture sanitarie , sia pubbliche che private, sono legittimate all’assunzione degli infermieri anche a tempo indeterminato, tramite specifica procedura…”. Ne risulta pertanto, per espresso disposto normativo, che gli infermieri di nazionalità extracomunitaria possono, se in possesso di titolo professionale riconosciuto in Italia, essere assunti anche a tempo indeterminato da strutture pubbliche. Per la categoria professionale in questione la cittadinanza Italiana o dell’Unione europea non è pertanto necessaria per l’accesso all’impiego.

Attesa tale specifica disciplina, e non avendo la resistente contestato il possesso – da parte della ricorrente – di requisiti diversi da quello della nazionalità, va ordinato ad ESTAV da ammettere la ricorrente al concorso in questione (indetto con delibera Dir. Generale ESTAV n. 25 del 18.1.2012 e relativo alla copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario , infermiere);

– il regolamento delle spese va rinviato al definitivo;

P.Q.M.

ordina ad ESTAV di ammettere la ricorrente alla procedura concorsuale di cui in motivazione. Spese al definitivo.

Perugia, 18.6.2012