Il giudice può fondare la propria decisione anche su una consulenza tecnica stragiudiziale, integrante al pari della consulenza di parte una semplice allegazione difensiva, ben potendo trarre da essa utili elementi per il principio della libera formazione del proprio convincimento, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, motivazione che, nel caso di specie, era tanto più necessaria, in considerazione del diverso parere espresso dal consulente tecnico di ufficio circa la esistenza della malattia denunciata e della sua ricollegabilità alla prestazione lavorativa di collaudatore con l’uso di videoterminali. [Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile – Sezione Lavoro, Sent. n. 14842 del 24.06.2009

omissis

Svolgimento del processo

Con sentenza del 9 marzo 2004 il Tribunale di Brindisi accoglieva parzialmente la domanda proposta da C.P. nei confronti della sua datrice di lavoro F.  A.   s.p.a., che condannava al pagamento della somma di Euro 7.749,48, a titolo di risarcimento del danno biologico per invalidità temporanea parziale nella misura del venti per cento, per il periodo dal 13 marzo 1986 al 22 febbraio 1989: addetto quale operaio – collaudatore al “controllo geometrico tridimensionale del particolare”, con compiti comportanti l’uso di un video terminale unitamente a macchine tridimensionali, l’attore, secondo l’accertamento del Tribunale, aveva subito “gravi disturbi visivi con incidenza sulle attività post lavorative e sulla vita di relazione con danno biologico da contratta astenopia accomodativa”.

La decisione appellata dalla società, e in via incidentale dal lavoratore, era confermata Corte di appello di Lecce con pronuncia depositata il 17 marzo 2005.

Questa affermava la sussistenza del danno reclamato dal C. limitatamente a quando nel 1989, a seguito di una nuova visita medica, era stata ritenuta l’idoneità del lavoratore a quelle mansioni, poi confermata dalle altre certificazioni mediche del 1995 e sino al 1998. Considerato che dal 13 marzo 1986 al 22 febbraio 1989 il lavoratore era stato impiegato in mansioni per le quali invece non era idoneo, tale utilizzazione, ad avviso del medesimo giudice, pur non comportando né aggravamenti né compromissioni della funzione visiva come rilevato dalla consulenza tecnica di ufficio, si poneva tuttavia quale – così testualmente nella sentenza impugnata – “causa di invalidità temporanea parziale nella misura del 20% sulla scorta della allegata, e dimostrata tramite consulenza tecnica di parte, limitazione delle attività post – lavorative con necessità di messa a riposo dell’organo della vista e conseguente inibizione allo svolgimento delle attività proprie della persona esercitabili con la funzione visiva integra e comunque non compressa dalla incompatibile attività lavorativa pretesa dal datore di lavoro (con conseguente responsabilità per colpa)”.

La Corte territoriale asseriva poi che in presenza del danno biologico doveva essere riconosciuto anche il danno morale che liquidava nella misura di un terzo della precedente voce di danno, negava invece che il lavoratore avesse subito un pregiudizio da demansionamento, perché non appena era stata nuovamente accertata l’inidoneità alle mansioni di collaudatore, lo stesso, subito adibito in altre attività, era stato via via inserito appieno in funzioni corrispondenti al livello acquisito.

Per la cassazione della sentenza la società, che già in appello si era costituita con la denominazione di A.   s.p.a., ha proposto ricorso con un motivo.

L’intimato ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale, anch’esso con un motivo, contrastato dal controricorso della società.

Motivi della decisione

I due ricorsi, in quanto avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

L’unico complesso motivo del ricorso principale denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché omessa pronuncia. Critica la sentenza impugnata per avere affermato l’inidoneità del lavoratore alle mansioni assegnategli di collaudatore sulla base del certificato del 13 marzo 1986, in contrasto con le successive certificazioni mediche e senza tenere conto di quanto evidenziato dal consulente tecnico di ufficio nella relazione del 23 marzo 2003.

Contraddittoria è pure la deduzione svolta circa la causa di invalidità temporanea parziale ravvisata nello svolgimento di quei compiti con l’uso dei videoterminali, poi ritenuti non compromettenti o aggravanti la funzione visiva, e addebita al giudice del merito di non avere valutato adeguatamente le deposizioni dei testi escussi, i quali avevano riferito che il controllo demandato al collaudatore non comportava una utilizzazione continua del videoterminale. Pure insufficiente è il giudizio sulla invalidità parziale nella percentuale fissata, poiché il giudice del merito ha fatto proprio il parere espresso in proposito dal consulente tecnico di parte del lavoratore, senza tenere conto delle difformi conclusioni dei consulenti di ufficio che avevano escluso la sussistenza della malattia denunciata dal lavoratore. Deduce l’omessa pronuncia sullo specifico motivo di appello concernente la colpa della società, non implicando le mansioni svolte dal C. un rischio per l’uso del videoterminale ed essendo stato anzi accertato attraverso l’indagine espletata dal consulente di ufficio la sostanziale rispondenza dei posti di lavoro dei collaudatori alle indicazioni tecniche riportate nelle Linee guida d’uso di tali apparecchiature. Del resto, l’ausiliare aveva confermato che, secondo numerose indagini epidemiologiche, non esiste evidenza di danni o lesioni permanenti a carico dell’apparato visivo per gli addetti ai videoterminali.

Mancando la colpa dell’azienda, neppure poteva essere riconosciuto il danno morale ed erroneo è comunque il criterio applicato dal giudice per la sua liquidazione, basato su un mero automatismo rispetto all’entità di quello biologico.

Il ricorso della società è fondato. L’accertamento compiuto dalla sentenza impugnata in ordine all’esistenza della inabilità del lavoratore derivante dalle mansioni espletate presenta le carenze lamentate sia sotto il sotto il profilo dell’indagine espletata che di quello del ragionamento seguito dal giudice del merito.

Senza dubbio, infatti, questi può fondare la propria decisione anche su una consulenza tecnica stragiudiziale, integrante al pari della consulenza di parte una semplice allegazione difensiva, ben potendo il giudice trarre da essa utili elementi per il principio della libera formazione del proprio convincimento, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione (Cass. 11 ottobre 2001 n. 12411, Cass. 3 marzo 1992 n. 2574), motivazione che qui tanto più necessaria in considerazione del diverso parere espresso dal consulente tecnico di ufficio circa la esistenza della malattia denunciata e della sua ricollegabilità alla prestazione lavorativa di collaudatore con l’uso di videoterminali, in effetti però è insufficiente.

Nella specie, infatti, la sentenza impugnata pur dando atto della risultanza evidenziata dalla consulenza di ufficio, la quale aveva escluso che le mansioni di collaudatore su videoterminale potessero compromettere o comunque comportare un danno per la funzione visiva del lavoratore così impiegato, ha poi affermato che lo svolgimento di tali compiti era stata causa per l’odierno resistente di invalidità parziale nella misura del 20%, secondo il diverso apprezzamento del consulente di parte, senza però darsi carico di raffrontare le diverse conclusioni e le contrastanti valutazioni contenute nelle due relazioni.

E con riferimento a fattispecie in cui nel corso del giudizio si erano susseguite due consulenze di ufficio con conclusioni contrastanti, si è affermato l’obbligo del giudice del merito, il quale abbia prestato adesione al parere fornito nell’ultima consulenza, di giustificare le ragioni di tale preferenza a meno che il parere cui sia stata prestata adesione fornisca gli elementi che consentano, su un piano positivo, di delineare il percorso a logico seguito e, su un piano negativo, di escludere la rilevanza di elementi di segno contrario, siano essi esposti nella seconda relazione o deducibili aliunde (v. fra le altre Cass. 15 aprile 2004 n. 9300), diversamente sussistendo il vizio di motivazione del giudice.

A maggior ragione si deve ritenere l’obbligo per il giudice di esplicitare le ragioni della preferenza accordata al diverso parere del consulente tecnico di parte, per il quale l’esigenza della verifica di attendibilità è maggiore, dato che non è un ausiliare del giudice.

Pure incongruente è il convincimento della Corte territoriale in ordine all’idoneità fisica del lavoratore alle mansioni assegnategli di collaudatore, che negata in base alla certificazione medica iniziale del 1986, è stata poi ritenuta sussistente nel periodo successivo sino al 1998, per poi essere di nuovo esclusa a seguito dell’ulteriore certificazione medica del 1999, pur trattandosi della medesima affezione agli occhi: in modo semplicistico il giudice del gravame ha ritenuto l’attendibilità delle certificazioni mediche sull’esistenza della riscontrata “astenopia accomodativa” nel periodo intermedio, soltanto perché non ne era stata dimostrata l’erroneità, mentre, proprio per il netto contrasto di giudizio esistente fra le diverse certificazioni mediche succedutesi nell’arco del periodo (tredici anni) durante il quale il lavoratore era stato impiegato nelle mansioni di collaudatore, sarebbe stato necessario quanto meno un approfondimento d’indagine.

Alla stregua di queste considerazioni va accolto il ricorso della società, rimanendo assorbito il rilievo in ordine alla determinazione del danno morale secondo un criterio di automatismo, in una percentuale del danno biologico (criterio escluso da Cass. 12 dicembre 2008 n. 29191), e così pure il ricorso incidentale del lavoratore, che oltre a lamentare la quantificazione del danno biologico e di quello morale, da ritenere sussistente sino al 1999, deduce anche violazione dell’art. 1228 c.c., in quanto la sentenza impugnata non ha rilevato la responsabilità del datore di lavoro per i fatti colposi delle persone di cui si avvale, consistiti nell’erronea attestazione nei successivi certificati medici, rilasciati dai sanitari incaricati dall’azienda, dell’idoneità di esso ricorrente incidentale alle mansioni di collaudatore dopo il 1989.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio per nuovo esame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte:

Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Bari.

Così deciso in Roma, il 31 marzo 2009.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2009