In questi giorni sui principali telegiornali e sulla carta stampata sono comparsi numerosi servizi dedicati al “caro ombrellone”, tema caldo di ogni estate italiana. Stime e polemiche sui prezzi delle concessioni e sui guadagni degli stabilimenti servono a poco, però, ai turisti che non hanno alcuna intenzione di rinunciare alla tintarella estiva.

I costi

Anche se quello dell’abbronzatura rimane un rito intoccabile, in questa selva balneare è bene tenere presente qualche informazione che può essere di aiuto a quanti desiderano godere delle nostre belle spiagge senza pagare somme esorbitanti per un fazzoletto di sabbia. I costi dei servizi, innanzitutto, sono fortemente differenziati a seconda delle località e della presenza di un servizio di salvataggio. Si passa dal minimo di dieci euro al massimo di trenta euro a giornata per un ombrellone e due lettini in una spiaggia privata. Nella scelta della destinazione, poi, occorre anche tenere conto della possibilità di accedere alla spiaggia libera nel caso non si desideri usufruire dei servizi dei cosiddetti “bagni”. Chi ha prenotato un albergo, inoltre, spesso può ottenere tariffe agevolate per i servizi di spiaggia, quindi è importante verificare anche questa opportunità. 

La spiaggia libera

È utile ricordare che in nessun caso l’accesso al mare può essere sottoposto a tariffe o pedaggi e che l’accesso alla battigia è libero. La battigia consiste nella striscia di spiaggia entro i cinque metri dal mare, dove è permesso a chiunque appoggiare il proprio asciugamano e i propri effetti personali. Non è invece consentito ingombrarla con oggetti voluminosi, quali ombrelloni, sdraio o altro perché il passaggio deve essere consentito a tutti, anche ai fini della sicurezza. La legge finanziaria del 2007, all’articolo 1 comma 251, stabilisce espressamente questo diritto: “è fatto obbligo ai titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione anche al fine della balneazione“. Alcune regioni (la Liguria, per esempio) hanno previsto delle “Linee Guida” per definire cosa si intende per “spiaggia libera” o “spiaggia libera attrezzata”, garantendo che debbano essere “favorite le migliori e più ampie condizioni di accesso evitando percorsi obbligati che prefigurino controlli del gestore sull’utente o per cui l’utente si senta in dovere di richiedere un servizio a pagamento“. Lo stabilimento balneare è un pubblico esercizio e come tale accessibile a tutti coloro che ne facciano richiesta, non vi è l’obbligo di rilascio di scontrino fiscale per i servizi di spiaggia ma sussiste invece quello di esporre i prezzi per i servizi offerti. A volte gli stabilimenti si dotano di un regolamento interno per coordinare riposo e divertimento nel rispetto delle esigenze di tutti. 

Numeri e diritti

Secondo i dati riportati dal Sole 24 Ore in Italia ci sono 7.500 chilometri di coste, dei quali solo 3.950 sono balneabili. Di questi una percentuale che oscilla tra il 40% e il 50% è soggetta a occupazione di aree demaniali, ovvero ad accesso riservato perché occupata da stabilimenti balneari. In senso giuridico, secondo quanto previsto dal Codice Civile all’articolo 822 e seguenti, il demanio è costituito dai seguenti beni: il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia (si vedano anche gli articoli 28 e 29 del Codice Navale). Tali beni possono anche appartenere alle regioni, alle province o ai comuni, costituendo così il demanio regionale, provinciale o comunale, ma sono ugualmente soggetti al regime del demanio dello Stato. La principale caratteristica dei beni che fanno parte del demanio pubblico è la loro inalienabilità. Essi non possono essere venduti (se non in forza di una specifica nuova legge) e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi che li riguardano. Per quanto attiene al demanio marittimo la norma di riferimento è l’articolo 30 del Codice Navale, la quale stabilisce che è compito dell’amministrazione regolare i diritti di uso dei beni demaniali e di esercitare i diritti di polizia su di essi. È bene tenere presente che sui beni demaniali si esercita l’uso pubblico, cioè la collettività ne può godere i benefici direttamente come nel caso delle spiagge o dei musei, salvi i diritti derivanti dalla concessione eventualmente fatta a favore di privati e che, in caso di gravi violazioni concernenti gli obblighi derivanti dalla concessione, quale per esempio quello di comprimere in modo intollerabile il libero accesso alla spiaggia e al mare, questa può essere anche revocata.

Nel caso quindi in cui venga negato il diritto al libero utilizzo della battigia, è perfettamente legittimo rivolgersi alla Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto o ai Carabinieri. Sarà inoltre possibile ricevere maggiori informazioni presso i Comuni delle località vacanziere in ordine ai giochi e agli eventuali orari nei quali questi possono essere praticati, infatti spesso queste attività vengono disciplinate con appositi regolamenti. 

Il contratto di servizio balneare

Oggetto principale del contratto di servizio balneare è la fornitura di beni quali cabina, sdraio, lettini e ombrelloni, per l’utilizzo sul posto. Il nostro ordinamento non prevede un contratto di “noleggio”, quindi per avere un riferimento normativo bisogna rifarsi alle regole sulla locazione previste dagli articoli 1571 e seguenti del codice Civile. Ai fini di questo particolare tipo di locazione, trova applicazione la norma contenuta nell’articolo 1574 Obbligazioni del locatore: “Il locatore deve: consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione; mantenerla in stato da servire all’uso convenuto; garantirne il pacifico godimento durante la locazione”. In base alla violazione di uno di questi specifici obblighi contrattuali potrebbe darsi luogo a un inadempimento, quindi a una richiesta di risarcimento danni.