I documenti trasmessi via fax si presumono giunti al destinatario se il rapporto di trasmissione indica che il loro invio è avvenuto regolarmente.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Tar Lazio 5113/2008) ha così accolto il ricorso di una società contro Sviluppo Italia s.p.a., ora Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa, che aveva respinto la richiesta della ricorrente di ottenere un finanziamento per intraprendere l’attività avente per oggetto la creazione di un centro di rigenerazione e di ricostruzione cartucce e toner per stampanti con servizio di manutenzione e assistenza. Secondo i giudici amministrativi il ricorso è fondato in quanto l’Agenzia aveva rifiutato il finanziamento senza prendere in considerazione i chiarimenti a sostegno della domanda che le erano stati trasmessi dalla società via fax. L’Agenzia aveva dichiarato di non averli esaminati poiché non li aveva mai ricevuti. Il Tar ha però chiarito che non è sufficiente sostenere di non aver ricevuto i documenti via fax. Infatti l’Agenzia avrebbe dovuto fornire una prova concreta della loro mancata comunicazione, dal momento che, quando i dati si trasmettono via fax, se il rapporto di trasmissione indica che questa è avvenuta correttamente, si presume che il destinatario ne sia venuto a conoscenza, a meno che non provi l’esistenza di un cattivo funzionamento dell’apparecchio ricevente o di una sua rottura che abbia impedito l’effettiva comunicazione, mentre il mittente non deve fornire alcuna ulteriore prova sull’invio.