Le telefonate personali effettuate dall’ufficio sono lecite solo se sporadiche e urgenti, e non fatte per puro divertimento. Lo ha precisato la Corte di Cassazione (sentenza 21165) con la quale ha condannato in via definitiva per peculato un dipendente pubblico di un’azienda ospedaliera di Palermo.

Tra l’aprile del 2000 e il maggio del 2002 l’imputato aveva effettuato con il telefono dell’ufficio numerose telefonate private, alcune delle quali ad appassionati di caccia residenti in Germania, Romania e Ucraina.
Dopo aver esaminato il contesto, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per peculato emessa dalla Corte d’Appello nei confronti del dipendente pubblico, specificando che l’uso privato dell’apparecchio telefonico comporta l’appropriazione (non restituibile) delle energie necessarie alla comunicazione, del quale l’impiegato ha la disponibilità per ragioni di ufficio. In definitiva, la sentenza della Cassazione riconosce la legittimità di alcune telefonate personali, ma pone un limite di tempo e di contenuto: non si può telefonare dall’ufficio per semplice divertimento, e comunque le telefonate devono essere brevi e dettate da motivi di urgenza, cioè l’uso del telefono deve essere strettamente necessario.