La Corte d’appello di Ancona ha sollevato, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale” [ 19 giugno 1999, n. 229], nella parte in cui prevede che i contributi previdenziali – da versarsi da parte dall’amministrazione di appartenenza del dipendente collocato in aspettativa senza assegni, in quanto nominato direttore generale di azienda sanitaria locale – siano calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito.

La Corte Costituzionale, nel dichiarare non fondata la sollevata questione di legittimità, ha osservato, tra gli altri aspetti che, l’individuazione della base di calcolo nella retribuzione goduta per l’incarico di direttore generale, amministrativo e sanitario di azienda sanitaria, e non invece sul compenso “virtuale” legato all’ultima prestazione lavorativa effettuata presso l’ente di provenienza, è stata operata dal legislatore delegato scegliendo uno dei mezzi possibili per realizzare quell’unificazione delle tutele imposta dalla legge di delega.