Il Tribunale di Milano condannava il presidente e il vicepresidente di una casa di riposo  per aver abbandonato o comunque depositavano in modo incontrollato n. 924 confezioni di specialità medicinali, da considerare rifiuti sanitari.

Nella vicenda non ha trovato ingresso la censura a discolpa mossa dalla difesa dei ricorrenti quanto alla esclusiva responsabilità del direttore sanitario in materia di sorveglianza del materiale farmacologico, visto che la stessa disposizione normativa richiamata disponeva che al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza  fino al conferimento dei rifiuti all’operatore autorizzato al trasporto verso l’impianto di smaltimento, con esclusione di attribuzione di ogni responsabilità a carico dei soggetti indicati da tal momento in poi.

Di tal che, dell’abbandono o del deposito incontrollato del materiale, deve essere chiamato a rispondere il soggetto che nella struttura sanitaria ricopre la qualifica di amministratore o direttore generale o di presidente.

Cassazione penale – Sezione III; Sent. n. 22755 del 15.06.2010

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Milano, sezione distaccata di Rho, con sentenza dell’1/4/08, ha dichiarato B.A. e B.E. responsabili del reato di cui all’art. 110 c.p., e art. 51, commi 1 e 2, in relazione al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 45, perché in concorso tra loro, il primo nella qualità di presidente, il secondo quale vicepresidente della “x. “, abbandonavano o comunque depositavano in modo incontrollato n. 924 confezioni di specialità medicinali, da considerare rifiuti sanitari ai sensi dell’art. 45 del citato decreto legislativo.

Ha condannato i prevenuti alla pena di Euro 2.000,00 di ammenda ciascuno; riservando al giudice dell’esecuzione l’eventuale applicazione dell’indulto.

Propone appello la difesa dei prevenuti, qualificato ricorso per cassazione ex art. 568 c.p.p., con seguenti motivi:

non sussiste prova della responsabilità degli imputati in ordine al reato ad essi contestato; peraltro dalla documentazione acquisita in atti emerge che l’ente, in cui i prevenuti rivestono le qualifiche di presidente e vice presidente, da sempre gode di tutte le autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari ed aveva approntato la struttura organizzata per tale smaltimento.

Con memoria, ritualmente inoltrata in atti, i ricorrenti hanno rilevato la omessa motivazione laddove la decisione del Tribunale fa esclusivo riferimento al solo capo di imputazione, ma non adduce fatti decisivi dai quali emergano le condotte degli imputati, esplicanti quanto ad essi addebitato; la motivazione è, peraltro, contraddittoria, visto che i prevenuti vengono ritenuti colpevoli per non avere approntato una struttura organizzativa idonea a smaltire i rifiuti, dopo che la fattispecie dello smaltimento risulta esclusa dallo stesso decidente, a prescindere dalla esistenza in atti della prova certa di come gli imputati avessero approntato la struttura de qua.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

La difesa censura la affermata responsabilità dei propri assistiti, rilevando che non è possibile ricondurre ad essi la addebitabilità della condotta illecita contestata, non solo per il ruolo che i B. rivestono nell’ambito dell’ente morale, presidente e vice presidente, ma anche parchè alla stessa “casa dell’anziano” risultano rilasciate tutte le autorizzazioni inerenti all’esercizio dell’attività oggetto della ragione sociale, ed in particolare quelle attinenti allo smaltimento dei rifiuti sanitari, con adeguata struttura organizzata, costituita per lo smaltimento di questi.

Dal vaglio a cui è stata sottoposta la sentenza impugnata è emerso che il giudice di merito, facendo espresso richiamo alle emergenze istruttorie, rileva:

– gli agenti operanti, M.G. e S.G., in forza presso i NAS dei Carabinieri, esaminati in corso di dibattimento, hanno riferito di essere stati chiamati, in data x. , dalla Polizia Locale di N. , in quanto a seguito di segnalazioni di diversi cittadini, il x.  erano stati rinvenuti, nei pressi di una roggia quattro sacchi contenenti diversi medicinali.

I predetti testi hanno riferito come sul 90% delle confezioni, ivi trovate, fosse riportato il timbro tondo della x. ;

– di seguito gli agenti effettuavano un sopralluogo presso la Casa di riposo e, qui, veniva ad essi riferito che, a seguito dell’ampliamento della struttura e di un repentino cambiamento di gran parte del personale infermieristico, il controllo in ordine alla gestione dei medicinali era sfuggito.

Sulla scorta di tali elementi il giudice di merito, eliminato ogni dubbio sulla provenienza del materiale rinvenuto e sulla natura di esso, è pervenuto nella convinzione della penale responsabilità degli imputati per il reato ad essi contestato, con l’evidenziare che nella specie non si verte in una ipotesi di smaltimento autorizzato o non di rifiuti sanitari, e che la eventuale responsabilità di terze persone non esclude la pari responsabilità dei titolari o rappresentanti delle strutture, enti o persone giuridiche, cui il detto materiale abbandonato fa capo, in quanto non risulta approntata, anzi, adeguatamente organizzata,una struttura idonea a consentire che lo smaltimento dei rifiuti avvenga secondo le prescrizioni normative in materia. Ciò è provato dal rinvenimento del notevolissimo numero di confezioni medicinali abbandonate nella roggia.

La argomentazione motivazionale, sviluppata dal decidente, da agio di osservare che:

– il giudice nella valutazione della prova ha preso in considerazione ogni singolo fatto ed il loro insieme, non in modo parcellizzato ed avulso dal generale contesto probatorio, ed ha verificato che essi, ricostruiti in sé e posti vicendevolmente in rapporto, potevano essere ordinati in una costruzione logica, armonica e consonante, tale da consentirgli, attraverso la valutazione unitaria del contesto, di attingere la verità processuale e pervenire, quindi, alla affermazione di responsabilità dei prevenuti;

– non può trovare ingresso la censura mossa dalla difesa dei ricorrenti, fondata sul richiamo al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 45, n. 2, quanto alla esclusiva responsabilità del direttore sanitario in materia di sorveglianza del materiale farmacologico, visto che la stessa disposizione normativa richiamata dispone che “al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all’operatore autorizzato al trasporto verso l’impianto di smaltimento”, con esclusione di attribuzione di ogni responsabilità a carico dei soggetti indicati da tal momento in poi.

Di tal che, dell’abbandono o del deposito incontrollato del materiale de quo, come ritenuto dal Tribunale, deve essere chiamato a rispondere il soggetto che nella struttura sanitaria ricopre la qualifica di amministratore o direttore generale o di presidente, come nella specie.

Quanto alla sussistenza della prova della organizzazione allo smaltimento (e delle relative autorizzazioni, rilasciate alla Casa di cura), è evidente che il giudice non ha ritenuto che la struttura sanitaria de qua ne fosse sfornita, ma ha, chiaramente affermato che pur in presenza di essa, è stata rilevata una condotta illecita, concretizzante i reato contravvenzionale contestato.

Del pari prive di fondamento si rivelano le doglianze mosse con la memoria aggiunta, in quanto con esse viene ribadito il contenuto dei motivi di appello, così riproposti nella veste rituale del ricorso per cassazione.

La inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza dei motivi non permette il valido instaurarsi del rapporto di impugnazione e preclude di rilevare e dichiarare la sussistenza di cause di non punibilità, ex art. 129 c.p.p. (Cass. S.U. 22/11/2000, De Luca).

Tenuto conto, poi, della sentenza del 13/6/2000, n. 186, della Corte Costituzionale, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i B. abbiano proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, gli stessi, singolarmente, devono, altresì, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., essere condannati al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.