Il mero disposto ricovero non esonera di per sé il sanitario dalla responsabilità per eventi successivi al ricovero stesso, ove emerga, con giudizio contro fattuale, che un diverso comportamento costituito, non solo da un ricovero più tempestivo, ma anche dall’adozione di particolari cure o interventi e, avrebbe potuto evitare o apprezzabilmente ritardare l’evento letale

Cassazione Penale – Sez. IV, Sent. N. 40489 del 16.11.2010

Svolgimento del processo

Con sentenza del 6 giugno 2008 la Corte d’Appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa del 6 aprile 2006, ha assolto O.G., C.G. e C. F. perché il fatto non sussiste, dal reato di cui agli artt 113 e 589 c.p. di cui erano imputati perché quali medici convenzionati con la Casa Circondariale di X., l’ O. anche quale direttore sanitario, cagionavano per colpa la morte di F.G. detenuta presso detta Casa Circondariale, che decedeva per collasso cardiocircolatorio e respiratorio in esito a grave e irreversibile shock settico, omettendo di visitarla personalmente nonostante le sue reiterate richieste ovvero, per l’ O., di farla sottoporre tempestivamente a visita specialistica come richiesto dai familiari della deceduta il X., affidandosi alla sommaria descrizione della patologia accusata fornita da personale paramedico, non diagnosticando sede, estensione e natura di un focolaio ascessuale dal quale la paziente era affetta, mai prescrivendo una ortopantomografia, il drenaggio del contenuto ascessuale, l’estrazione di un dente non vitale, l’asportazione di eventuali tessuti necrotici, un trattamento endocanalare o paradontale, nonché un trattamento antibiotico mirato, in cooperazione colposa fra loro e con altri sanitari convenzionati non ricorrenti.

La Corte territoriale ha motivato tale decisione affermando che il ricovero ospedaliere della vittima in data 26 aprile 2000 aveva interrotto il nesso causale fra il comportamento degli imputati, tutti salutari in servizio preso la Casa Circondariale di Ragusa e l’evento morte della detenuta F..

Avverso tale sentenza propongono ricorso le parti civili F. A., Fr.Sa., G.L., Fr.Sa. e F.K., e la Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania, chiedendone l’annullamento.

Le parti civili, con il primo motivo, lamentano manifesta illogicità della motivazione. In particolare i ricorrenti deducono che la Corte territoriale, dopo avere correttamente indicato la fonte normativa della posizione di garanzia dei sanitari imputati, assolve i medesimi affermando l’interruzione del nesso causale a seguito del disposto ricovero, senza motivarlo in alcun modo.

Con secondo motivo si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla perizia collegiale disposta in quanto, dopo avere considerato le risultanze della consulenza tecnica medico legale, perviene a conclusioni contrastanti escludendo la responsabilità dei sanitari imputati.

Con terzo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 40, 41 e 589 c.p. In particolare si deduce che la Corte territoriale, dopo avere richiamato correttamente i principi giurisprudenziali in merito alla colpa ed al nesso di causalità, ne ha disatteso le concrete conseguenze trascurando tutte le risultanze istruttorie costituite dalla consulenza medico legale collegiale svolta, e dalle prove testimoniali acquisite.

La Procura Generale lamenta che la Corte territoriale avrebbe completamento trascurato tutte le numerose prove acquisite limitandosi ad affermare che il ricovero ospedaliero della vittima costituiva condotta idonea ad escludere l’aggravamento delle condizioni della F., in contrasto con quanto risultante dalle prove stesse e dalla consulenza tecnica, ed affermando che tale ricovero interromperebbe il nesso eziologico in palese contrasto con gli elementi istruttori suddetti.

Motivi della decisione

Il reato ascritto agli imputati va dichiarato estinto per prescrizione in quanto viene applicata la disciplina prevista dall’art. 157 c.p. come modificato dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251, art. 6 più favorevole al reo e considerando che la sentenza impugnata è intervenuta in epoca successiva all’entrata in vigore di detta legge di modifica. Pertanto poiché l’evento è del X. ed il reato si prescrive nel termine massimo di sette anni e sei mesi essendo punito con la pena massima di sei anni di reclusone ed il termine prescrizionale è pari, al massimo, ad una pari durata aumentata fino ad un quarto, il reato in questione va dichiarato estinto fin dal 1 novembre 2007. La sentenza impugnata va conseguentemente annullata senza rinvio agli effetti penali.

Ai sensi dell’art. 578 c.p.p. l’impugnazione va comunque esaminata e decisa agli effetti delle disposizioni e per i capi della sentenza che concernono gli interessi civili. Sotto questo profilo i ricorsi sono fondati.

La Corte territoriale ha sostanzialmente affermato che il disposto ricovero della vittima ha interrotto il nesso causale con l’evento, avendo i sanitari imputati posto in essere una condotta idonea ad escludere il precipitare delle condizioni vitali, seguendo il principio dell’affidamento.

Ritiene questa Corte che tale motivazione sia carente ed illogica, in quanto non tiene affatto conto delle condizioni pregresse della vittima quali risultanti dalle indagini istruttorie e, in particolare, dalle indagini peritali disposte.

Il mero disposto ricovero non esonera di per sé il sanitario dalla responsabilità per eventi successivi al ricovero stesso, ove emerga, con giudizio contro fattuale, che un diverso comportamento costituito, non solo da un ricovero più tempestivo, ma anche dall’adozione di particolari cure o interventi quali quelli descritti nel capo di imputazione, avrebbe potuto evitare o apprezzabilmente ritardare l’evento letale. Nel caso in esame il giudice di appello, come detto, si è limitato ad affermare che il disposto ricovero avrebbe interrotto il nesso causale, senza tuttavia motivare tale affermazione escludendo, per ipotesi, che ogni altro precedente comportamento, pur contestato, sarebbe stato inutile o ininfluente.

Nè la Corte ha verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, se, ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva. Fra l’altro la Corte territoriale non ha tenuto conto delle risultanze della disposta perizia collegiale senza motivare Su tale punto. Nè la Corte d’Appello ha motivato in merito all’irrilevanza che avrebbe avuto il comportamento che gli imputati hanno colposamente omesso e dettagliatamente descritto nel capo di imputazione.

Tali carenze e contraddittorietà motivazionali impongono l’annullamento della sentenza impugnata ai soli fini civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello che provvederà anche riguardo alle spese relative a questo grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza spugnata agli effetti penali dichiarando che il reato ascritto agli imputati è estinto per prescrizione.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.