Nella approvazione della graduatoria per la sostituzione di dirigenti medici di primo livello nella disciplina medicina e chirurgia di accettazione di urgenza, si applica il principio secondo cui  l’esonero della specializzazione varrebbe a favore del solo personale appartenente al Servizio sanitario nazionale. Il fondamento delle differenziazione del trattamento tra il personale pubblico e quello privato va individuato nella circostanza che il rapporto con la struttura pubblica si instaura sulla base di una specifica disciplina destinata a garantire la preparazione del candidato al posto di ruolo, mentre analoghe formalità non sono prescritte per l’assunzione presso istituzioni sanitarie private.

Consiglio di Stato – Sez. V; Sent. n. 212 del 17.01.2011

FATTO

Con la sentenza in epigrafe è stato rigettato il ricorso proposto dal dott. M. D. per l’annullamento del provvedimento con il quale il Direttore Generale della Unità Santaria Locale n. 2 Pentria di Isernia ha approvato la graduatoria per la sostituzione dei dirigenti medici di 1° livello nella disciplina di medicina e chirurgia di accettazione di urgenza, dalla quale è stato escluso per difetto del requisito della specializzazione, richiesto dal d.P.R. 483 del 1997.

Il dr. D. ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza.

La USL intimata si è costituita in giudizio per resistere al gravame.

Il dr. D. ha presentato memoria.

Alla pubblica udienza del 19 ottobre 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L’appellante, sanitario di secondo livello dirigenziale presso una casa di cura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, sprovvisto della specializzazione richiesta, sostiene l’illegittimità del provvedimento di esclusione dalla procedura per la formazione di una graduatoria chirurgi destinati alla sostituzione di sanitari di primo livello nella disciplina di chirurgia di accettazione e di urgenza.

La doglianza si fonda sulla tesi che l’art. 56, comma 2, del d.P.R. n. 483 del 1997, nella parte in cui esonera dal possesso del titolo suddetto i medici appartenenti ai ruoli del servizio sanitario nazionale, dovrebbe applicarsi anche ai sanitari di seconda fascia operanti presso strutture sanitarie accreditate.

In buona sostanza si assume che il servizio presso una clinica accreditata dovrebbe essere equiparato a tutti gli effetti a quello presso il servizio sanitario , e, a tal fine, si adduce una ampia ricostruzione della disciplina del settore, evidenziando l’effetto unificante che sarebbe da attribuire alla soppressione della posizione di assistente medico e la fusione con quella dell’aiuto.

La tesi non può essere condivisa.

La norma applicata dall’Amministrazione non si presta ad equivoci circa la concessione dell’esonero della specializzazione a favore del solo personale appartenente al Servizio sanitario nazionale, né si individuano argomenti per sostenere l’irrazionalità di tale disciplina.

Il fondamento delle differenziazione del trattamento tra il personale pubblico e quello privato va individuato nella circostanza che il rapporto con la struttura pubblica si instaura sulla base di una specifica disciplina destinata a garantire la preparazione del candidato al posto di ruolo, mentre analoghe formalità non sono prescritte per l’assunzione presso istituzioni sanitarie private.

Come correttamente affermato nella sentenza impugnata, tale differenziazione trova conferma nell’art. 22 del medesimo d.P.R. che riconosce il servizio prestato nelle strutture private accreditate nella misura del 25%. Né può aderirsi alla tesi dell’appellante che la norma suddetta dovrebbe essere intesa, all’opposto, nel senso che il servizio presso le cliniche private può essere utilmente svolto anche senza specializzazione. Il minor punteggio riconosciuto a tale servizio comporta che la equiparazione si realizza solo attraverso la prestazione di un servizio di durata maggiore rispetto all’altro.

In conclusione l’appello deve essere rigettato. Sussistono ragioni per compensare le spese.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull’appello lo rigetta

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2010