Non può ritenersi che il metodo “del colloquio” non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica, di guisa che non v’è dubbio che tale metodica, collegata funzionalmente alla psicoanalisi, rappresenti un’attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie (ad es. l’anoressia) il che la inquadra nella professione medica, con conseguente configurabilità del contestato reato ex art. 348 c.p. in carenza delle condizioni legittimanti tale professione.

Cassazione Penale – Sez. VI, Sent. n. 14408 del 11.04.2011

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sull’appello proposto dal PG presso la Corte di Appello di Bologna e dalla parte civile C.M. nella qualità di pres.te pro tempore dell’Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 26-11-2008 che aveva assolto G.A. dal reato di cui agli artt. 81 e 348 c.p. in relazione alla L. n. 56 del 1989, artt. 1, 2 e 34 per prestazione abusiva della professione di psicologo e di psicoterapeuta, in X. , perchè il fatto non sussiste, la Corte di Appello di Bologna, con sentenza in data 12-5- 2010, in riforma del giudizio assolutorio di 1^ grado, dichiarava l’imputata colpevole del reato ascrittole e, concessele le attenuanti generiche, la condannava alla pena di Euro 340,00 di multa, con risarcimento danni e spese in favore della costituita parte civile.

Avverso tale sentenza l’imputata G. ha proposto ricorso per cassazione deducendo a motivi del gravame, a mezzo del proprio difensore, sostanzialmente ed in sintesi:

1) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 348 c.p. e L. n. 56 del 1989, artt. 1, 2 e 3 segnatamente riferita all’ambito ed atti tipici della professione di psicologo ed attività di psicoterapeuta. Esercizio della psicanalisi, con articolata rappresentazione delle sfere di operatività clinico- diagnostica di tali discipline, con ribadita sussistenza di quella relativa alla psicoanalisi, come esattamente individuata dal giudice di 1^ grado;

2) Violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per mancanza di motivazione in ordine all’elemento soggettivo del reato, posto che l’imputata, anche alla luce di autorevoli interpretazione della materia in oggetto, poteva dirsi ragionevolmente portatrice “della tranquilla convinzione di porre in essere un’attività lecita e di non esercitare abusivamente la professione di psicologo nè l’attività di psicoterapeuta”.

Si chiedeva, in ogni caso, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Con motivi nuovi ex art. 585 c.p.p., comma 4, la difesa della ricorrente ha ulteriormente dedotto l’inosservanza di norme stabilite a pena di nullità ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), per mancata correlazione tra accusa e sentenza, con conseguente nullità della stessa ex artt. 521, 522 e 598 c.p., non risultando essere stata contestata all’imputata la ritenuta condotta di metodo di colloquio quale terapia delle sedute e, come tale, integrante il reato contestato.

Dal canto suo la difesa della costituita parte civile Ordine Psicologi Regione Reggio-Emilia ha depositato memoria difensiva ex art. 121 c.p.p. con invocata declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in caso di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, con condanna alle spese in favore di detta p.c., fermo restando le relative statuizioni.

Dato atto dell’apprezzabile impegno profuso dalle difese dell’imputata e ella costituita parte civile nel rappresentare, secondo i rispettivi interessi, i termini del non agevole tracciato del problema di diritto attinente la configurabilità, nella specie, del contestato reato di cui all’art. 348 c.p. in relazione alla L. n. 56 del 1989, va preliminarmente rilevata:

a) la comprovata decorrenza del termine massimo prescrizionale alla stregua del novellato art. 157 c.p.;

b) la insussistenza di condizioni ictu oculi legittimanti pronuncia nel merito ex art. 129 cpv. c.p.p.;

c) la conseguente corretta dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione;

d) l’altrettanto conseguente conferma delle statuizioni attinenti interessi civili, con aggravio di ulteriori spese alla costituita p.c..

Ed invero, esclusa ogni eccepita violazione di cui all’art. 521 c.p.p. stante il tenore “di ampio raggio” della contestazione mossa alla ricorrente, va ribadito il principio di diritto già richiamato da questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 3, 24-4-08 n. 22268, Caleffi) secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di cui all’art. 348 c.p., l’esercizio della attività di psicoterapeuta è subordinato ad una specifica formazione professionale della durata almeno quadriennale ed all’inserimento negli albi degli psicologi o dei medici (all’interno dei quali è dedicato un settore speciale per gli psicoterapeuti). Ciò posto, la psicanalisi, quale quella riferibile alla condotta della ricorrente, è pur sempre una psicoterapia che si distingue dalle altre per i metodi usati per rimuovere disturbi mentali, emotivi e comportamentali. Ne consegue che non è condivisibile la tesi difensiva della ricorrente, posto che l’attività dello psicanalista non è annoverabile fra quelle libere previste dall’art. 2231 c.c. ma necessita di particolare abilitazione statale.

Di tanto l’imputata era comprovatamente sprovvista. Nè può ritenersi che il metodo “del colloquio” non rientri in una vera e propria forma di terapia, tipico atto della professione medica, di guisa che non v’è dubbio che tale metodica, collegata funzionalmente alla cennata psicoanalisi, rappresenti un’attività diretta alla guarigione da vere e proprie malattie (ad es. l’anoressia) il che la inquadra nella professione medica, con conseguente configurabilità del contestato reato ex art. 348 c.p. in carenza delle condizioni legittimanti tale professione (cfr. Cass. pen. sez. 3 n. 17702 del 2004, Bordi).

Di qui l’insussistenza di condizioni legittimanti, a favore della ricorrente, declaratorie di non punibilità ex art. 129 cpv. c.p.p..

Ne consegue, intuibilmente, la corretta conferma delle statuizioni attinenti la parte civile, con condanna in favore della stessa delle ulteriori spese liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili e condanna l’imputata al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile costituita che liquida in complessivi Euro DUEMILA,00 oltre IVA e CPA come per legge.