Il rispetto delle linee guida, quindi, assunto nel caso di specie quale parametro di riferimento della legittimità della decisione di dimettere dall’ospedale il (….) e di valutazione della condotta del medico, nulla puo’ aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche piu’ appropriate né alla autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente

Questa la sintesi del provvedimento in esame , peraltro ineccepibile, sulla scorta di quanto emerso dalle fasi processuali.

Ma quali sono le  “linee guida” di cui si sta occupando la Corte di legittimità ?

Le linee-guida  vengono definite come raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per assistere medici e pazienti nelle decisioni sulla gestione appropriata di specifiche condizioni cliniche” (Institute of Medicine – Guidelines for clinical practice: From Developement to Use. Washington DC; National Academic Press, 1992)

 

Le stesse provengono da varie fonti, non rivestono contenuto normativo né regolamentare, non possiedono quindi la capacità di essere efficaci erga omnes; non se impone, in sostanza, il rispettoso obbligo legale.

Normalmente presiedono al momento della  decisione clinica e sono di ausilio alla pratica professionale come risultato di un preciso percorso sistematico di analisi dei processi clinici  orientato alla definizione della migliore pratica.

Esse vanno distinte dai “protocolli”, strumenti di maggiore rigidità, con cui  si descrive una rigida sequenza di comportamenti, (come ad es. nella sperimentazione di farmaci) e dagli “standard”, valori soglia, al di sotto dei quali una certa prestazione diviene sub-ottimale.

Le linee guida non  vanno intese come “mere” ricette di cucina con una diminuzione della libertà nell’agire clinico e con una “forzatura” su basi legali o impositive al loro utilizzo, ma  devono rappresentare  uno strumento di ausilio e miglioramento della pratica e non di rigido protocollo da seguire. (Mattew McQeen  – Challanges for Evidence Based Laboratory Medicine Clin Chem 2001)  

Ritornando al processo de quo, sembra emergere, da una sommaria analisi testuale della motivazione sul punto, una sorta di riscontrata assimilazione terminologica: si legge infatti  a pag. 4 della sentenza ,  “ Ha anche dato atto che lo stesso perito , richiamando le c.d.” linee guida “ ( o protocolli medici ) che prevedono la dimissione del paziente …. “ ;  oppure a pag 5 “ Fermo restando il valore di tali regole o protocolli come indicazioni generali riferibili ad un caso astratto, permaneva comunque per il medico … “

Inoltre, laconicamente prosegue la Corte:  “ nulla peraltro si conosce dei contenuti di tali linee guida, né della autorità dalle quali provengono, né del loro livello di scientificità, né delle finalità che con esse si intende perseguire, né è dato di conoscere se le stesse rappresentino una ulteriore garanzia per il paziente ovvero, come sembra di capire dalla lettura delle sentenze in atti, altro non siano che uno strumento per garantire la economicità della gestione della struttura ospedaliera. In ogni caso non risulta acquisito in atti alcun documento che le riproduca.”