il Procuratore regionale presso la Corte dei Conti chiamava in giudizio il direttore di una Unità operativa di gastroenterologia che precedentemente era stato sottoposto a procedimento penale per essersi appropriato nell’esercizio della libera attività professionale intra-moenia di quote di spettanza della Azienda sanitaria relative a prestazioni fornite in favore di 49 pazienti per l’importo di € 1.299,52. Il procedimento penale si era concluso con sentenza di patteggiamento e la condanna alla pena di un anno e sei mesi di reclusione. Alla luce di quei fatti si chiedeva che il giudice contabile condannasse il sanitario al risarcimento del danno patrimoniale subito dal datore di lavoro per l’importo delle prestazioni rese e al risarcimento del danno all’immagine.

Corte dei Conti – Sez. Giur. Sicilia; Sent. n. 2839 del 26.07.2011

FATTO

Con atto di citazione regolarmente depositato e notificato il 7.2.2011 il Procuratore regionale ha chiamato in giudizio il dott. X.  A.  già direttore dell’unita operativa di gastroenterologia dell’Azienda ospedaliera S.A.  A. , confluita nell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani.

Il convenuto è stato chiamato in giudizio in relazione al procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani in ordine al reato di cui all’art. 81 cpv. e 314 c.p. per essersi appropriato nell’esercizio della libera attività professionale intra-moenia, delle quote di spettanza dell’azienda sanitaria relative alle prestazioni fornite a 49 pazienti negli anni 2005, 2006 e 2007, per l’importo complessivo di € 1.299,52.

Il procedimento penale si è concluso con la sentenza di patteggiamento ex art.444 c.p.p. n. 142/08 del 29 maggio 2008, con la quale il convenuto è stato condannato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

Pertanto, alla luce dei fatti come acclarati nell’ambito del procedimento penale e non contestati nella loro essenzialità dal convenuto, il PM ne chiede la condanna alla somma di € 1299,52 a titolo di danno patrimoniale oltre rivalutazione ed interessi legali e pari ad € 3746,00 oltre interessi e rivalutazione,a titolo di danno all’immagine quantificato nel 10% dei compensi percepiti nell’arco temporale di riferimento.

Si è costituito il convenuto, il quale sotto il profilo del danno patrimoniale si è dichiarato disponibile a restituire quanto richiesto.

Sotto il profilo del danno all’immagine non patrimoniale il ricorrente ne contesta l’esistenza dei presupposti poiché anche attraverso il rito speciale del “patteggiamento” si è evitato che la vicenda assumesse rilevanza che presupponesse il clamor fori , come elaborato dalla giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei conti QM10/2003, e comunque l’inesistenza di elementi probatori non forniti da PM che ne giustifichino la sussistenza.

Pertanto chiede il rigetto della domanda attrice sotto il profilo del danno non patrimoniale.

DIRITTO

L’odierno giudizio è finalizzato all’accertamento della fondatezza della domanda del Pubblico Ministero concernente una ipotesi di danno erariale nei confronti dell’azienda ospedaliera Sant’A.  A.  di Trapani, confluita nell’azienda sanitaria provinciale di Trapani.

La domanda del Pubblico Ministero è da ritenersi fondata nei seguenti termini e limiti.

Non è oggetto di contestazione tra le parti il danno patrimoniale nella somma indicata in citazione di € 1299,52, di cui il convenuto si è dichiarato pronto ad effettuare la restituzione.

Deve essere quindi esaminata la domanda di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale sotto il profilo del danno all’immagine.

A tal proposito la domanda deve ritenersi infondata, sulla base dei criteri fissati dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti con la decisione QM10/2003.

Le sezioni riunite della Corte dei conti hanno precisato che il danno all’immagine si configura come un danno esistenziale configurabile nel discredito e nel sentimento di sfiducia ingenerato nell’amministrazione dal comportamento del responsabile.

La quantificazione del danno può essere effettuata anche secondo criteri equitativi, ma comunque non può sfuggire al rispetto del principio dell’onere della prova a carico di parte attrice, anche mediante presunzioni e la sua quantificazione non può sfuggire ad un criterio minimo di attendibilità del pregiudizio subito.

Un elemento essenziale è il cosiddetto clamor fori, ossia la diffusione della notizia sui mass-media, e comunque la più o meno grande risonanza dell’evento, che genera nei cittadini quanto sopra evidenziato.

Nel caso in questione, non esiste allo stato degli atti processuali la prova di tale elemento essenziale, tra l’altro specificamente eccepita dal convenuto nella sua memoria di costituzione, ed il conseguente criterio di quantificazione dello stesso danno, con riferimento ad una percentuale dei compensi complessivi percepiti non trova alcun sostegno logico ai fini della quantificazione del pregiudizio, anche secondo criteri presuntivi ed equitativi, che comunque devono essere sostenuti almeno da un principio di prova.

Allo stato degli atti, la richiesta di risarcimento al danno non patrimoniale all’immagine del P.M., nei confronti del convenuto non può essere accolta.

Tenendo conto delle circostanze di fatto e processuali, il convenuto deve essere dunque condannato al risarcimento del solo danno patrimoniale nella misura chiesta dal PM e non contestata dal medesimo convenuto, nella misura di €1299,52, comprensiva della rivalutazione monetaria.

La condanna alle spese segue la soccombenza.