L’ASL ha illegittimamente negato il diritto di accesso alla documentazione sanitaria della coniuge dalla quale il richiedente era separato dal 2009. È quanto stabilito dal Consiglio di Stato in una recente sentenza originata dalla contraria pronuncia del TAR che, in prima istanza, aveva confermato la posizione assunta dalla P.A. L’interessato, separato consensualmente, nell’intento di rivolgersi al Foro ecclestico per ottenere la declaratoria di nullità del matrimonio anche con riguardo ad una ipotesi di incapacità della moglie a contrarre il vincolo, ha chiesto alla AUSL presso il cui Dipartimento di Salute Mentale la donna era in cura, di accedere alla documentazione sanitaria comprensiva delle cartelle cliniche.

L’Azienda ha respinto l’istanza per taluni motivi poi confermati dal TAR.

Consiglio di Stato – Sez. III; Sent. n. 4530 del 07.08.2012

 

Ritenuto in fatto che

il sig. Fu. Pa. assume d’aver contratto matrimonio con la sig. Wi. La., da cui s’è poi separato consensualmente nel 2009;

Rilevato che il sig. Pa., intendendo adire il Foro ecclesiastico per la declaratoria di nullità del predetto matrimonio, anche con riguardo alla pretesa incapacità della sig. X.  a contrarre il relativo vincolo, ha chiesto all’AUSL di Rimini, presso il cui Dipartimento di salute mentale il coniuge è in cura, d’accedere, mediante presa visione ed estrazione di copia, alla documentazione sanitaria inerente a quest’ultima, comprensiva di cartelle cliniche, appunti e relazioni dei medici curanti;

Rilevato altresì che, con nota prot. n. 99895 del 16 settembre 2011, l’AUSL di Rimini ha respinto l’istanza del sig. Pa. perché: A) – mancherebbe la documentazione a corredo; B) – non v’è il consenso della diretta interessata; C) – tale domanda è generica e non circostanziata nella individuazione degli atti cui accedere;

Rilevato, quindi, che il sig. Pa. ha adito il TAR Bologna che, nondimeno e con la sentenza n. 67 dell’11 gennaio 2012, ne ha respinto il ricorso, donde il presente appello;

Considerato in diritto che l’appello è meritevole d’accoglimento, anzitutto perché, in linea di principio, già il solo intento di adire il Foro ecclesiastico, per ottenere la declatoria di nullità del vincolo coniugale, dev’esser assimilato, ai fini dell’esercizio del diritto di accesso ex art. 22 della l. 7 agosto 1990 n. 241, all’intento di adire il Giudice nazionale per il conseguimento del divorzio, onde non si può trattare in maniera differente la vicenda dell’appellante sol perché egli intenda tutelare i propri diritti innanzi al Giudice ecclesiastico;

Considerato, altresì, che v’è pari valenza costituzionale tra il diritto alla riservatezza dei dati sensibili relativi alla salute del coniuge ed il diritto dell’altro coniuge di conoscere se si è legati da valido vincolo coniugale concordatario con persona asseritamente afflitta da non lievi disturbi psichici, tanto, come nella specie, da essere affrontati da lungo tempo in un’apposita struttura sanitaria per la tutela della salute mentale;

Considerato, di conseguenza, che l’intento d’adire il Foro ecclesiastico a tal fine costituisce di per sé titolo legittimo ad accedere, ottenendo in copia perlomeno le cartelle cliniche, ai dati inerenti all’infermità dell’altro coniuge, quale che possa essere la valenza probatoria di tali cartelle e senza che rilevi se l’esibizione di queste ultime debba avvenire in via propedeutica alla presentazione del ricorso al Giudice canonico (non foss’altro per valutare se convenga, o no, siffatta adizione), a corredo iniziale del libello o in corso di causa su ordine di esibizione del Giudice stesso;

Considerato che, a tal proposito, non spetta alla P.A., che detiene la documentazione cui accedere, di delibare la fondatezza della pretesa sostanziale per la quale occorrano tali atti o sindacare sulla utilità effettiva di questi, quand’anche siano implicate conoscenze su dati sensibili, in quanto, com’è noto (cfr., da ultimo, Cons. St., IV, 22 maggio 2012 n. 2974), il diritto d’accesso è conformato dalla legge per offrire al titolare, più che utilità finali (caratteristica, questa, ormai riconoscibile non solo ai diritti soggettivi, ma anche agli interessi legittimi), poteri autonomi di natura procedimentale (arg. ex Cons. St., III, 13 gennaio 2012 n. 116), volti ad implementare la tutela d’un interesse (o bisogno) giuridicamente rilevante;

Considerato, invero, che il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza d’un interesse concreto, attuale e differenziato all’accesso, che è correlativamente pure il requisito di ammissibilità della relativa azione, si sostanzia solo nel giudizio estrinseco sull’esistenza di un legittimo bisogno differenziato di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, purché non preordinato ad un controllo generalizzato ed indiscriminato di chiunque sull’azione amministrativa (espressamente vietato dall’art. 24 c. 3 della l. 241/1990).

sugli interessi particolari del richiedente;

Considerato che, al più, il limite dell’interesse all’accesso nella specie può rinvenirsi con riguardo, più che alle cartelle cliniche, alle diagnosi ed al piano terapeutico, agli appunti personali del medico curante della controinteressata, che concernono vicende interne e non rilevanti verso terzi dell’attività di servizio dell’AUSL appellata;

Considerato che al preteso accesso è inopponibile, per la parità giuridica degli interessi in gioco, il preteso eventuale pregiudizio che ciò potrebbe determinare in capo alla controinteressata e nei suoi rapporti con il medico curante, trattandosi d’un mero temuto pericolo, comunque da gestire secondo i protocolli della terapia

Considerato, infine e quanto alle spese del doppio grado di giudizio, che la qualità della vicenda e giusti motivi ne suggeriscono l’integrale compensazione tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. III), definitivamente pronunciando sull’appello (ricorso n. 3474/2012 RG) in epigrafe, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, annulla il provvedimento impugnato e dispone l’accesso del sig. Fu. Pa., per quanto di ragione e nei sensi di cui in motivazione, agli atti dell’AUSL richiesti con l’istanza in data 20 maggio 2011.

Spese del doppio grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Concl: Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 27 luglio 2012, con l’intervento dei sigg. Magistrati:

Alessandro Botto, Presidente FF

Salvatore Cacace, Consigliere

Dante D’Alessio, Consigliere

Silvestro Maria Russo, Consigliere, Estensore

Alessandro Palanza, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 07 AGO. 2012