Con atto di citazione, la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria, conveniva in giudizio il primario di una Unità Operativa, il direttore generale dell’Azienda e il di direttore sanitario della stessa struttura ospedaliera  per sentirli condannare al pagamento in favore della ASL della somma complessiva di oltre 300 mila euro ritenendo che gli stessi avessero arrecato danno di pari importo a seguito dell’acquisto, effettuato nel luglio del 2000, di una apparecchiatura diagnostica denominata ABBI, risultata, poi, completamente inutilizzata a causa della mancanza di una valida casistica riconducibile a patologie mammarie adeguate al suo impiego, con conseguente danno erariale.

In particolare, al direttore sanitario è stato contestato di aver espresso parere tecnico favorevole alla fornitura senza aver anch’egli adeguatamente ponderato le reali condizioni di impiego dell’apparecchiatura.

Corte dei Conte Sez. I Giur. Centrale; Sent. n. 161 del 26.03.2012

Con atto di citazione del 24 maggio 2007, la Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria conveniva in giudizio i signori: Y. Y., Z. Z. ed X.  X. , per sentirli condannare – nella loro qualità, ricoperta all’epoca dei fatti, di primario dell’Unità Operativa di chirurgia dell’ASL n. X di X. X. il sig. Y.,  di direttore generale dell’Azienda il sig. Z. e  di direttore sanitario della stessa struttura ospedaliera il sig. X.  – al pagamento in favore dell’Azienda Sanitaria della somma complessiva di Euro 393.330,68, così ripartita

-Y. Y.:        euro 196.665,34,

-Z. Z.: euro   98.332,67,

-X.  X. :          euro   98.332,67,

oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia, per avere gli stessi arrecato danno di pari importo alle finanze dell’Azienda sanitaria a seguito dell’acquisto, effettuato nel luglio del 2000, di una apparecchiatura diagnostica denominata ABBI, risultata, poi, completamente inutilizzata, come  confermato dagli accertamenti della Guardia di Finanza, a causa della mancanza di una valida casistica riconducibile a patologie mammarie adeguate al suo impiego, con conseguente danno erariale pari al costo del macchinario inutilmente acquistato.

In particolare:

–al primario sig. Y. è stato contestato di aver formulato la richiesta di fornitura senza vagliare la sua concreta utilizzabilità;

-al direttore generale, sig. Z. è stato contestato di aver assunto la deliberazione di acquisto senza aver accertato il carattere di unicità del bene medesimo;

-al direttore sanitario sig. X.  è stato contestato di aver espresso parere tecnico favorevole alla fornitura senza aver anch’egli adeguatamente ponderato le reali condizioni di impiego dell’apparecchiatura.

Con sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per la Calabria n. 241/2009, per le responsabilità loro contestate (acquisto dell’apparecchiatura elettromedicale rimasta inutilizzata) i sigg.  Y. Y. ed X.  X.  sono stati condannati al pagamento a favore dell’ASL n. X di X. X. della somma complessiva di Euro 196.665,34 (ripartito quanto ad Euro 137.665,74 a carico del sig. Y. e quanto ad Euro 58.999,60, a carico del sig. X. ), oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e  spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 1.387, 30.

Nel contempo è stato dichiarato prescritto a favore dei convenuti sigg. Z. Z. ed X.  X.  il diritto al risarcimento dell’asserito danno erariale per violazione delle norme disciplinanti la procedura di acquisto del sistema ABBI, mentre è stata respinta la domanda attrice nei confronti del Z. riguardo al danno erariale connesso al mancato utilizzo del sistema ABBI (con liquidazione in suo favore delle spese legali).

Il dr. X.  ha prodotto appello avverso la citata sentenza ritenendola ingiusta ed erronea per i motivi di seguito riassunti.

1)—Violazione dell’art. 3 del d.l.vo  n. 502/1992

In proposito ha sottolineato che in base alla citata disposizione tra le competenze del direttore sanitario rientra la funzione di direzione dei servizi sanitari, limitatamente ai profili organizzativi ed igienico sanitari nonché la funzione di formulare pareri (o proposte) al direttore generale (sempre) su questioni organizzative ed igienico-sanitarie dei servizi sanitari.

Spetta, invece, al primario del Reparto individuare la strumentazione più adatta a soddisfare la domanda sanitaria mentre al direttore sanitario residua il ruolo di verificare se l’apparecchiatura consenta di realizzare il buon andamento organizzativo ed igienico-sanitario dei servizi offerti dall’Azienda, cosa che nel caso all’esame è puntualmente avvenuta.

2)–Direzione ai fini organizzativi dei servizi sanitari e violazione degli articoli 3 e 15 ss. d.l.vo n. 502/1992 e dell’atto aziendale dell’ASL n. X.

Sul punto ha sottolineato che erroneamente la Sezione di primo grado ha ritenuto che il dr. X.  fosse titolare della funzione di “direzione ai fini organizzativi dei servizi sanitari”, in realtà in base alla vigente disciplina sia la direzione ai fini organizzativi dei servizi erogati all’interno della struttura complessa di Chirurgia Generale ad indirizzo vascolare che la gestione delle risorse attraverso cui erogare i servizi (tra cui la strumentazione elettromedicale) era di esclusiva competenza del direttore della struttura complessa, cioè del dr. Y..

3)–Convenienza tecnica del sistema ABBI e violazione dell’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994.

Sul punto ha sottolineato che il giudice è incorso in errore in quanto ha confuso la convenienza tecnica (ovvero l’utilità del sistema ABBI) con il suo concreto utilizzo. Convenienza tecnica che gli atti di causa dimostrano pienamente sussistente.

4)–mancato utilizzo del sistema ABBI, non certo attribuibile al direttore sanitario, in quanto allo stesso comunque mai denunciato.

5)–fabbisogno nella prassi sanitaria e violazione dell’atto aziendale dell’ASL n. X.

In proposito ha sottolineato che è unicamente il primario del Reparto chirurgia, nell’ambito della propria autonomia ed in relazione alle esigenze del reparto, a dover individuare la casistica dei tumori da trattare con il sistema ABBI e stabilire in che modo impiegare l’apparecchiatura a sua disposizione.

6–violazione del principio di personalità della responsabilità amministrativa.

7)–mancata contestazione dell’elemento psicologico: la Sezione si è limitata ad affermare che il direttore sanitario non avrebbe effettuato “alcuna valutazione circa i benefici concreti” che sarebbero derivati dall’acquisizione del sistema ABBI” e dall’altro non avrebbe valutato “l’assenza di casistiche tali ed un numero tale da far ritenere estremamente indispensabile l’acquisto”, ma non ha indicato le regole di buona condotta che sarebbero state violate.

8)–assenza di colpa grave. In proposito ha ritenuto erroneo aver ritenuta la sussistenza della colpa grave basandosi unicamente sul brevissimo tempo intercorso tra la proposta di acquisto del dr. Y. ed il parere espresso dal direttore sanitario (diciassette giorni): la relazione tecnica e gli altri atti acquisiti dimostravano la piena utilità del bene. In proposito ha puntualizzato di essere cessato dall’incarico di direttore sanitario il 5.9.2000, subito dopo il collaudo, avvenuto il 27.2.2000, al quale peraltro neppure aveva partecipato.

9)–Assenza del nesso causale

10)–violazione del principio del contraddittorio, della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, del giusto processo e di difesa.

Vizio di natura assorbente in quanto la Procura ha citato in giudizio il dr. X.  per il danno da c.d. inutilità del bene mentre la Corte regionale ha ipotizzato  il danno da inutilizzazione del bene;

11)–difetto di motivazione

12)–violazione delle norme sulla prescrizione e contraddittorietà. Impossibilità di far decorrere la prescrizione dal 3.2.2005. Il mancato utilizzo si è verificato all’indomani del collaudo del bene (27.7.2000) poiché a partire da tale momento il bene poteva e doveva essere utilizzato. Anche volendo considerare che il fatto dannoso si è verificato alla data del pagamento (31.7.2000) la prescrizione si è verificata. (notificazione della citazione avvenuta il 21 settembre 2007

13–integrazione del contraddittorio

14)–riduzione della condanna

15)–riproposizione delle eccezioni di primo grado

16)–sospensione dell’esecuzione della sentenza

Nelle conclusioni depositate il 7.7.2011, il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell’appello in quanto infondato.

*Con riferimento alla richiesta di integrazione del contraddittorio ha chiesto il rigetto della stessa in quanto formulata per la prima volta in appello

*Con riferimento alla denunciata assenza di colpa grave, ha ritenuto che correttamente il giudice di prime cure l’ha ritenuta sussistente avendo il  dr. X.  espresso il proprio parere in merito all’acquisto dell’apparecchiatura senza aver prima esperito quella indispensabile “istruttoria tecnica prioritariamente volta ad accertare in relazione alle sue caratteristiche tecnologiche, quelle che sarebbero state le concrete modalità di impiego del bene in relazione al fabbisogno riscontrabile nella prassi sanitaria, anche in considerazione del fatto che (..) era di sua esclusiva competenza la direzione ai fini organizzativi dei servizi sanitari che dall’acquisto dell’apparecchiatura avrebbero dovuto trarre gli auspicati vantaggi (pag. 16 sentenza). Depongono in tal senso anche “i tempi oggettivamente brevissimi in cui ha espresso il proprio parere favorevole”.

Sotto questo aspetto la Procura Generale ha ritenuto che l’appellante pur diffusamente argomentando, non sia riuscito a portare considerazioni convincenti per una diversa soluzione, ritenendo così corretta la valutazione della condotta del X.  da parte del giudice di prime cure.

Altrettanto condivisibile ha ritenuto  la quota di colpa in relazione al danno prodotto, ancorché in misura diversa da quella indicata nell’atto di citazione, tenuto conto del proscioglimento del terzo convenuto.

Del tutto inammissibile ha ritenuto, infine, l’asserita impugnazione dell’assoluzione del terzo convenuto, trattandosi di possibilità che non compete alla parte privata.

All’odierna pubblica udienza, le parti come sopra rappresentate, hanno concluso come in atti

                                                  DIRITTO

Con la sentenza citata in epigrafe, la Sezione competente ha ritenuto che l’ASL n. X di X. X. ha subito un “danno da inutilizzazione”, a seguito dell’acquisto di un’apparecchiatura, denominata ABBI (sistema elettromedicale in grado di effettuare diagnosi precoci alla mammella ed interventi di biopsia mini-invasiva delle lesioni), rimasta poi inutilizzata.

In particolare, il Collegio di prime cure ha ritenuto, tra gli altri, la responsabilità del dr. X. , direttore sanitario della citata struttura ospedaliera, per non avere lo stesso verificato, prima di rendere il parere, dovuto ai sensi dell’art. 3 del d.lvo n. 502/1992,  “la convenienza tecnica dell’acquisto” ossia le “concrete modalità di impiego del bene in relazione al fabbisogno riscontrabile nella prassi sanitaria”.

Tanto precisato, occorre procedere ad una precisa determinazione delle funzioni che rientrano nella competenza del direttore sanitario.

In proposito l’art. 3 del d.lgv. n. 502/1992  prevede che “il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio  al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza   … assume   “la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla sua competenza” e concorre “con formulazione di proposte e parere, alla formazione delle decisioni della direzione generale”.

Sulla base della citata disposizione, pertanto, il direttore sanitario, in caso di proposte di acquisizione di strumentazione medica, da parte del primario del reparto ospedaliero (nel caso di specie di chirurgia), ha il compito di verificare se l’apparecchiatura consenta di realizzare il buon andamento organizzativo ed igienico sanitario dei vari servizi offerti dall’Azienda.

La distribuzione delle varie competenze di cui al d.lgv. n. 502/1992, riserva, infatti, al primario del Reparto  il compito di individuare la strumentazione, secondo le più recenti scoperte medico-scientifiche, di cui occorre dotarsi per soddisfare la domanda sanitaria.

Il direttore sanitario, quindi, non può sostituirsi al primario ed indicare lui stesso lo strumento (o le caratteristiche tecniche del medesimo) attraverso il quale soddisfare la domanda del reparto. Né può suggerire le concrete modalità di impiego in relazione al fabbisogno del Reparto. Il direttore sanitario, infatti, benché medico, ha competenza ed esperienza esclusivamente in attività di direzione tecnico sanitaria ed inoltre non è dotato di competenza medica specialistica, tanto meno di competenza specialistica nella varie branche ospedaliera.

Da quanto sopra discende che non rientra tra i compiti del direttore sanitario un’accurata istruttoria in merito alle scelte compiute dai responsabili, medici specialisti, delle varie Unità Operative.

Tornando al caso all’esame, gli atti sottoposti all’attenzione del direttore sanitario per il parere evidenziavano che il sistema ABBI avrebbe permesso di migliorare l’offerta di servizi sanitari dell’ASL n. X di X. X. sia da un punto di vista qualitativo (il sistema era l’unico in Calabria) che organizzativo (il sistema avrebbe eliminato le liste di attesa nell’Ospedale), cosicché il Collegio non ritiene di poter ravvisare nel comportamento del dr. X.  X.  quella condotta gravemente colposa ritenuta, invece, sussistente dal giudice di prime cure: il dr. X.  ha agito nel rispetto dei poteri conferitegli dall’art. 3 del d.lgv. n. 502/1992 sopra citato.

Il successivo mancato utilizzo della strumentazione ABBI non può in alcun modo essere ricollegato al parere reso dal X. , dato con riferimento alla convenienza tecnica del sistema ABBI, che, come lo stesso giudice ha evidenziato, “rappresenta pur sempre un bene utilizzabile per prestazioni diagnostiche nella prevenzione dei tumori alla mammella”(cfr. sentanza: p. 23).

La documentazione acquista al fascicolo di causa, infatti, evidenziava l’utilità ed i vantaggi che il sistema ABBI era in grado di offrire: effettuare diagnosi precoci dei carcinomi alla mammella ed individuare i tumori prima che diventassero invasivi e quindi meno sensibili alle cure terapeutiche.

In sostanza, nel caso all’esame è fondamentale tener ben distinta  la “convenienza tecnica (ovvero l’utilità) del sistema ABBI con il suo concreto “utilizzo”.   Se, infatti, è vero che un mezzo tecnico idoneo al suo scopo può di fatto rimanere inutilizzato, non è vero il contrario: ossia non ogni macchina che rimane inutilizzata, è perciò solo inidonea dal punto di vista tecnico. In altri termini, il mancato utilizzo di un bene non può giustificare o condizionare, il giudizio sulla bontà tecnica dell’acquisto e quindi non può rappresentare metro di giudizio del comportamento posto in essere da chi ha espresso parere favorevole all’acquisto.

Il sistema ABBI possedeva i requisiti tecnici idonei ad effettuare diagnosi e conseguentemente era ed è in grado di soddisfare efficacemente il fabbisogno riscontrato nella prassi sanitaria locale, per cui la sua successiva inutilizzazione  è da ricercare in altre cause alle quali certamente il dr. X.  è rimasto estraneo anche considerando che lo stesso è cessato dall’incarico di direttore sanitario il 5.9.2000, subito dopo il collaudo avvenuto il 27.7.2000: collaudo positivo che ha dimostrato che il sistema era perfettamente funzionale e quindi operativo fin da subito.

Conclusivamente, il Collegio ritiene che l’evento dannoso non è etiologicamente collegato alla condotta addebitata dal giudice di prime cure al dr. X.  in quanto la macchina, some sopra detto, era idonea allo scopo cui era destinata ed era anche utile nella struttura ospedaliera  per scopi di prevenzione e cura dei tumori, anche considerato che nella prassi sanitaria dell’ASL n. X erano emersi, in concreto, casi da trattare con il sistema ABBI.

Stante quanto sopra rappresentato, l’appello merita di essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza, il Collegio assolve l’appellante dalla imputazione di responsabilità per assenza di colpa grave.

Al proscioglimento nel merito consegue il diritto dell’appellante ad ottenere il rimborso dall’Amministrazione di appartenenza delle spese di difesa che si liquidano in Euro 1.000,00.