Il TAR Sicilia è stato chiamato a decidere sul silenzio dell’azienda sanitaria richiesta da una paziente di fornire il referto degli esami radiografici ed ecografici cui era stata sottoposta nel 2009 a seguito di un intervento chirurgico successivamente al quale fu rinvenuto in fossa iliaca sinistra un corpo estraneo consistente in una “garza lapastomica”, che rese necessario un secondo intervento per la sua asportazione.

La ricorrente nell’istanza ha esposto che l’interesse alla ostensione di tale documentazione è connesso alla tutela giudiziaria dei propri diritti, nell’ambito del giudizio civile pendente tra le parti, per il risarcimento del danno cagionato dalla presunta condotta dei sanitari nel corso del primo intervento.

TAR Sicilia Palermo – Sez. I; Sent. n. 954 del 11.05.2012

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 3 ottobre 2011, e depositato il successivo 10 ottobre, la signora M. X. ha chiesto annullarsi il silenzio formatosi sull’istanza di accesso ricevuta il 21 giugno 2011 dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta.

Quest’ultima, ritualmente intimata, non si è costituita in giudizio.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza camerale del 9 marzo 2012.

L’istanza di accesso per cui è causa ha ad oggetto il referto degli esami radiografici ed ecografici cui la stessa ricorrente è stata sottoposta in data 23 marzo 2009 presso l’Ospedale S. X. di Caltanissetta, ove fu ricoverata e sottoposta ad intervento chirurgico (successivamente al quale fu rinvenuto in fossa iliaca sinistra un corpo estraneo consistente in una “garza lapastomica”, che rese necessario un secondo intervento chirurgico per la sua asportazione).

Espone infatti la ricorrente in detta istanza che l’interesse alla ostensione di tale documentazione è connesso alla tutela giudiziaria dei propri diritti, nell’ambito del giudizio civile pendente inter partes presso il Tribunale di Caltanissetta, per il risarcimento del danno cagionato dalla presunta condotta dei sanitari nel corso del primo intervento.

L’azienda intimata non ha dato alcun riscontro all’istanza di accesso,di talché questa deve intendersi respinta ai sensi dell’art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990.

La ricorrente deduce nel ricorso la violazione degli artt. 22 e seguenti della citata l. n. 241/1990.

Il ricorso è fondato.

Sul piano soggettivo, la ricorrente ha chiaramente specificato nell’istanza che la documentazione richiesta è per lei “necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (art. 24, comma 7, l. 241/1990), indicando espressamente il procedimento giudiziario nel quale intendeva produrre tale documentazione.

La circostanza che l’interesse si radica in relazione ad un giudizio pendente presso altro ordine giurisdizionale, non è di ostacolo, per costante orientamento della giurisprudenza (T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 17 agosto 2010 , n. 3405; Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067) al riconoscimento della fondatezza della pretesa.

Ha infatti osservato il Consiglio di Stato nella citata sentenza n. 1067/2010, che “il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione indipendentemente dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale e non è condizionata al necessario giudizio di ammissibilità e rilevanza cui è subordinata la positiva delibazione di istanze a finalità probatorie. Pertanto è rimesso al libero apprezzamento dell’interessato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista dall’art.25 della legge n.241 del 1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell’atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria (ex plurimis, Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2000 n.2190)”.

Sul piano oggettivo, poi, i documenti di cui è stata chiesta l’ostensione non rientrano in alcuna categoria sottratta all’accesso: né, per essi, si pone l’esigenza di tutela di un interesse antagonista (quale quello alla riservatezza), posto che la ricorrente chiede l’accesso a dati sanitari propri, e non altrui.

Ne deriva la fondatezza del ricorso, con condanna dell’Azienda intimata al rilascio di copia dei documenti richiesti.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.