La Cassazione ha stabilito che, nonostante l’amministratore di condominio, rappresentante dei condomini in giudizio, accetti la sentenza di primo grado e decida quindi di non impugnarla, rimane comunque il diritto per il singolo condomino di agire in difesa dei propri diritti: pertanto, l’impugnazione della sentenza da parte di quest’ultimo è da considerare ammissibile, anche se “scavalca” la decisione del suo rappresentante, ovvero l’amministratore.

Nel caso concreto, un condomino aveva impugnato una delibera assembleare; il Giudice di pace, aveva accolto la domanda dello stesso e annullato in parte la delibera impugnata. L’amministratore, che era stato parte del giudizio di primo grado, aveva deciso di accettare senza impugnazione la sentenza, ma uno dei condomini aveva deciso di proporre appello: il giudice aveva però dichiarato inammissibile l’impugnazione della sentenza da parte del singolo condomino. La Cassazione ha, invece, ribaltato la posizione del Tribunale: dato che la vertenza trattava di diritti e facoltà legati al diritto di comproprietà dei condomini sulla parte comune, era da riconoscere legittima la volontà di proseguire in appello del singolo condomino, in base al principio secondo cui l’esistenza di un rappresentante (amministratore) non priva i singoli condomini del potere di agire in difesa dei diritti connessi alla loro partecipazione.