Il farmacista che nella sua qualità di persona fisica, sia autorizzato, in forza della legislazione nazionale, a svolgere anche un’attività di grossista di medicinali, è tenuto a munirsi di un’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso e soddisfare tutti i requisiti imposti ai richiedenti e ai titolari di tale autorizzazione.

A seguito di indagini svolte dai Carabinieri, alcuni farmacisti sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per aver svolto attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali in assenza dell’autorizzazione prescritta dalla legge italiana, conseguentemente la Procura presso il Tribunale di Palermo ha avviato distinti procedimenti penali che, su richiesta del PM, sono stati archiviati in base all’argomento che il farmacista, già autorizzato a vendere al dettaglio medicinali, era dispensato dall’obbligo di munirsi di un’autorizzazione prevista dalla disciplina nazionale e dall’Unione ed applicabili in materia.

In un caso però il giudice, pur sussistendo la richiesta di archiviazione del pubblico ministero, ha deciso di chiedere un supplemento di indagini al fine di conoscere quale fosse l’orientamento della autorità amministrativa competente.

Quest’ultima ha affermato che il farmacista, già autorizzato alla vendita di medicinali al dettaglio, deve ottenere un’apposita autorizzazione per poter effettuare anche la vendita all’ingrosso.

Il PM ha comunque reiterato la richiesta di archiviazione sul rilievo che la disciplina dell’Unione non richiederebbe una speciale autorizzazione.

Il Tribunale di Palermo ha così deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia CE talune rilevanti questioni.

 

Il diritto e l’esito del giudizio.

 

La Corte di Giustizia CE si è espressa affermando che le norme comunitarie devono essere interpretate nel senso che il farmacista il quale, nella sua qualità di persona fisica, sia autorizzato, in forza della legislazione nazionale a svolgere anche un’attività di grossista di medicinali, è tenuto a munirsi di un’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso.

Allo stesso tempo il farmacista che sia autorizzato in forza della legislazione nazionale a esercitare anche un’attività di grossista di medicinali deve soddisfare tutti i requisiti imposti ai richiedenti e ai titolari dell’autorizzazione di distribuzione all’ingrosso in forza degli articoli 79-82 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2009/120.

La Corte di Giustizia ha evidenziato, infine, che tale interpretazione della direttiva non può, di per sé e indipendentemente da una legge adottata da uno Stato membro, creare o aggravare la responsabilità penale del professionista che ha esercitato l’attività di distribuzione all’ingrosso senza munirsi dell’autorizzazione ad essa correlata.