Nel contatto di protezione tra la gestante e la struttura sanitaria che effettua le analisi per escludere il rischio genetico, gli interessi da realizzare e tutelare attengono alla sfera della salute in senso ampio, con la conseguenza che l’inadempimento.

Corte di Cassazione – Sez. III; Sent. n. 25559 del 30.11.2011      

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza del 10 ottobre 2006, in parziale riforma della sentenza 12 luglio 2001 del tribunale di Perugia, appellata in via principale della convenuta Università degli studi di Roma “La sapienza” ed in via incidentale dalla assicurazione chiamata in causa Assitalia spa, e dagli attori L.M. e Li.Ma. e dalla convenuta ULSS Valle Umbra, gestione liquidatoria:

a. in accoglimento parziale dello appello incidentale delle parti lese, e cioè dei genitori L.C., nata con sindrome Dawn, ha condannato la Università al pagamento in favore del L. e della Li. della complessiva somma di Euro 80 mila come danno morale – come si legge a ff 21 della sentenza- rigettando la maggiore richiesta per oltre un miliardo e trecento milioni di lire;

b. ha condannato la Assitalia a tenere indenne la Università da quanto essa dovrà versare agli attori in forza del capo che precede;

c. ha confermato il rigetto della domanda proposta dagli attori contro la USLL Valle Umbra Nord, già Ospedale di X. reparto di ginecologia dove avvenne il parto il X.;

d. ha integralmente compensato le spese dei due gradi del giudizio tra Università ed Ulss e tra attori ed Ulss;

e. ha compensato per i due terzi le spese dei due gradi del giudizio tra gli attori e la Università con distrazione ai difensori degli attori dettisi antistatari.

2. Contro la decisione hanno proposto ricorso i genitori di C., in proprio, con atto notificato in termini alle controparti e illustrato da memoria; ha resistito la assicuratrice deducendo la inammissibilità del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso merita accoglimento in relazione al secondo dei motivi dedotti essendo inammissibile il primo per difettosa formulazione del quesito. Per chiarezza espositiva se ne offre una sintesi descrittiva ed a seguire la confutazione in diritto del primo motivo e le ragioni di accoglimento del secondo.

SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO motivo si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione della L. 22 maggio 1978, n. 194, artt. 6 e 7, in relazione alla dichiarata illegittimità costituzionale dell’art. 456 cod. pen., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il quesito è subito precisato nella seguente formula: in materia di aborto terapeutico il valore da attribuirsi alla salute fisica e psichica della gestante deve ritenersi prevalente rispetto alla salvaguardia dello embrione? Leggendo poi le successive pagine a 9 a 15 che illustrano il quesito, si deduce da un lato la responsabilità della Università romana che non aveva informato la gestante della oggettiva inaffidabilità dell’esito della funicolocintesi e quindi sulla necessità di ripetere lo esame entro e non oltre la ventiquattresima settimana, posto che entro quel termine vi era la possibilità della scelta dello aborto terapeutico. Si contesta poi a pag. 13 la modesta liquidazione del danno inerente alla salute psichica della madre, liquidato in 40 mila Euro, in contrasto con i dettami della giurisprudenza costituzionale citata in epigrafe. Si assume che la valutazione del danno non patrimoniale alla salute della madre doveva essere integrale ed unitario, come garantito dall’art. 32 Cost., e ribadito da questa Corte nella sentenza 10 maggio 2002 n. 6735, cui deve aggiungersi anche la nota sentenza delle SS Unite 11 novembre 2008 n. 269793.

Nel SECONDO motivo SI DEDUCE IL VIZIO DELLA MOTIVAZIONE, insufficiente, illogica e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo del giudizio. Si aggiunge il seguente quesito di diritto in forma di domanda: Nel caso di aborto terapeutico, a chi incombe l’onere probatorio che al momento dello inadempimento del medico il feto non era in condizioni di condurre vita autonoma? LEGGENDO le pagine da 15 a 18 si comprende che il fatto controverso viene riferito alla condotta dei sanitari della Università che avrebbero dovuto rinnovare le analisi con la terribile conseguenza che successivamente divenne impossibile la interruzione della gravidanza di un feto vitale e presumibilmente sano. Si sostiene che, correggendosi la motivazione ed affermando la responsabilità piena della Università romana la decisione della Corte che ha accolto lo appello della Università doveva essere riformata, essendo la stessa inadempiente allo obbligo di fornire al paziente informazioni di sicura intelligibilità circa la oggettiva affidabilità dell’esito dello esito della funicolocentesi, e la prosecuzione della gravidanza sino alla nascita di una persona gravemente handicappata.

4. CONFUTAZIONE IN DIRITTO DEL PRIMO MOTIVO:

dovendosi applicare il regime dei quesiti ratione temporis, il primo motivo non risulta formulato in modo conforme al modello del quesito di diritto indicato dall’art. 366 bis c.p.c., essendo privo della sintesi descrittiva che consenta di collegare il riferimento alle norme sullo aborto terapeutico e la ratio decidendi della Corte di appello che disapplica la regula iuris ritenendo di non ravvisare alcun nesso causale tra i comportamenti addebitati alla Università ed i danni lamentati dai ricorrenti, che nel ricorso propongono gravame in proprio e per la ridotta liquidazione del danno morale.

Questa Corte, per un principio istituzionale e costituzionale di imparzialità, non ha il potere di integrare un motivo mal formulato, e peraltro carente in ordine alla specifica indicazione degli atti e documenti processuali sui quali esso si fonda; adempimento al quale il novellato art. 366 c.p.c., n. 6, correla la stessa ammissibilità del ricorso. Il motivo risulta inammissibile. VEDI tra le tante Cass. 23 luglio 2004 n. 13830 e 30 giugno 2011 n. 14402 in motivazione.

5. ACCOGLIMENTO DEL SECONDO MOTIVO. Il secondo motivo merita invece accoglimento, in quanto dalla faticosa esegesi degli argomenti posti a sostegno del ricorso, emerge chiaramente da un lato il fatto controverso e d’altro lato la illogica e contraddittoria motivazione compiuta dalla Corte di appello a pag. 31 della sentenza nel punto in cui afferma che il mancato aborto non appare casualmente imputabile all’inadempimento della Università. La stessa enunciazione del quesito, peraltro non richiesta, poichè si deduce il vizio della motivazione, evidenzia il salto logico della sentenza.

Il fatto controverso attiene alla lesione del diritto della madre di poter decidere liberamente, anche attraverso una adeguata informazione sanitaria, la scelta dello aborto terapeutico o di rischiare una nascita a rischio genetico e questa scelta le è stata preclusa dallo esito incerto dello esame praticato, del quale non è stata data adeguata informazione. La responsabilità della Università è di natura contrattuale e per contatto sociale, come si evince chiaramente dal punto 4.3 della sentenza delle SU 11 novembre 2011 n. 26973, che è vincolante per le sezioni semplici, e quindi la imputabilità della condotta di inadempimento non avviene secondo i criteri della causalità deterministica considerata dalla Corte di appello, ma secondo i criteri della causalità giuridica per atto e condotta volontaria dei medici universitari che effettuarono le analisi approssimativamente. Nel contatto di protezione tra la gestante e la Università che effettua le analisi per escludere il rischio genetico, gli interessi da realizzare e tutelare attengono alla sfera della salute in senso ampio, di guisa che lo inadempimento della università debitrice della prestazione, è suscettibile di ledere i diritti inviolabili della persona e quindi anche della gestante e del padre, nel caso di nascita di persona handicappata, e del padre, che pure è giuridicamente solidale al mantenimento, alla crescita ed alla protezione del nato non sano. Pertanto sussiste il dedotto vizio di motivazione illogica e contraddittoria in ordine alla valutazione del fatto controverso come fatto dannoso lesivo di diritti inviolabili di autodeterminazione e di solidarietà familiare a protezione di minori portatori di handicap. Vizio della motivazione che assume un duplice rilievo: sia in ordine alla certa natura della responsabilità contrattuale della Università, non adempiente allo obbligo di protezione nel compiere la funicolocentesi, sia in ordine al principio del risarcimento integrale del danno non patrimoniale dei genitori della piccola handicappata, che risulta alla evidenza sottovalutato per entrambi i genitori, considerata la gravità del sacrificio personale e la permanenza della assistenza di una persona che abbisogna di continue cure, sorveglianza ed affetto.

ALL’ACCOGLIMENTO del secondo motivo di ricorso segue la Cassazione con rinvio alla Corte di appello di Perugina in diversa composizione, che si atterrà ai principi di diritto enunciati dalle Sez. Unite civili al punto 4.3 della sentenza 11 novembre 2008 n. 26973, che questa sezione condivide e ritiene vincolanti per il giudice del rinvio, e provvederà ad una equa liquidazione del danno parentale iure proprio richiesto dai genitori di C.. Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Non senza rilevare, che in ordine ai criteri di congruità in ordine alla liquidazione di tali voci di danno,recenti pronunce della Corte a sezioni semplici, quali Cass. 3^ sez. 30 giugno 2011 n. 14402, che richiama la precedente n. 12408 dello stesso anno, i giudici del merito potranno applicare gli standards personalizzati delle c.d. tabelle milanesi, che sono pur sempre funzionali al superiore principio del risarcimento integrale del danno anche quando è di natura non patrimoniale.

IN LIMINE si osserva che la istanza proposta dai ricorrenti circa la opportunità della nuova citazione della avvocatura dello Stato è priva di interesse, risultando integro il contraddittorio presso il domicilio eletto dalla Università appellante, come indicato in sentenza di appello, e come notificato in sede di ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso, accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia alla Corte di appello di Perugia in diversa composizione, vincolata ai principi di diritto enunciati nella parte motiva, che provvederà alla liquidazione delle spese anche di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2011