Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di due medici  imputati di concorso in omissione in atti del proprio ufficio, per avere, l’uno, quale dirigente di servizio di diagnosi e cura e, l’altro, quale dirigente medico della struttura ospedaliera, indebitamente rifiutato un atto del proprio ufficio – relativo a ragioni di sicurezza pubblica, igiene e sanità – consistito nel non aver prolungato il ricovero di un paziente psichiatrico nonostante le sollecitazioni dei genitori. I congiunti dell’uomo ne segnalarono la pericolosità e informarono i sanitari che a distanza di pochi giorni lo stesso sarebbe stato ricoverato in struttura specialistica residenziale. Dopo le dimissioni il paziente ha ucciso la madre.

Cassazione Penale – Sez. VI; Sent. n. 18504 del 15.05.2012

Ritenuto in fatto

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere nei confronti di G..G. e Fr..Ch. , imputati di concorso in omissione in atti del proprio ufficio, per avere, l’uno, quale dirigente di servizio di diagnosi e cura e, l’altro, quale dirigente medico dell’ospedale di Catanzaro, indebitamente rifiutato un atto del proprio ufficio – relativo a ragioni di sicurezza pubblica, igiene e sanità – consistito nell’avere omesso di procrastinare il ricovero di S.C. , nonostante le sollecitazioni dei genitori, i quali ebbero a segnalare la pericolosità del figlio e a informare i sanitari che a distanza di pochi giorni lo stesso sarebbe stato ricoverato in struttura specialistica residenziale; evento di pericolo poi verificatosi con l’omicidio della madre R.A. commesso dal figlio S. dopo le dimissioni dall’ospedale.

Il giudice per le indagini preliminari – ripercorsa la vicenda processuale conclusasi con il non luogo a procedere nei confronti di St..Co. perché non imputabile al momento del fatto e con l’applicazione della misura di sicurezza del ricovero nel manicomio giudiziario – rileva che, a seguito delle querele presentate da S..C. nei confronti dei medici, il pubblico ministero ha iscritto il procedimento a carico di ignoti per i reati di cui all’art. 328 e 586 c.p.. È stata quindi disposta consulenza medico legale le cui conclusioni, dopo la ricostruzione dei ricoveri di St..Co. e un’analisi relativa all’ultimo ricovero, sono state che “nella condotta dei sanitari che ebbero in cura Co.St. non si ravvisano comportamenti significativi di negligenza e/o imperizia”.

Il pubblico ministero, all’esito di tale accertamento peritale, ebbe a richiedere il rinvio a giudizio nei confronti degli attuali imputati per il reato di omissione di atti d’uffici, come in sintesi riportato in epigrafe.

3. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Catanzaro propone ricorso e deduce

– errore di diritto nella qualificazione giuridica del fatto e manifesta illogicità della motivazione.

Ad avviso del ricorrente, nel fatto oggetto dell’imputazione sono stati rappresentati tutti gli elementi richiesti per la configurazione dell’omicidio colposo e, peraltro la difesa è stata messa in condizione di potersi difendere da tale diversa accusa.

Pertanto, le conclusioni imposte dalle risultanze processuali avrebbero dovuto essere quelle di una diversa qualificazione giuridica del fatto ab origine contesto, poiché l’art. 423 c.p.p. impedisce soltanto la modifica del fatto e non una sua diversa qualificazione giuridica.

La diversa qualificazione giuridica dei fatti emerge incontrovertibilmente dagli accertamenti disposti dal giudice, tutti volti ad accertare la sussistenza di una fattispecie omicidiaria colposa

Per il ricorrente, non vi è colpa omissiva, bensì commissiva poiché l’addebito consiste nel avere disposto le dimissioni di Co.St. , e dunque una condotta attiva, causalmente collegata con la morte della madre del paziente, non una pura inerzia degli imputati. Il ragionamento sviluppato nella sentenza fa degradare l’evento omicidiario a un mero post factum della condotta omissiva.

Quanto al profilo del vizio di motivazione, il giudice non da conto dell’affidabilità e del valore che possa essere attribuito a una programmazione circa le modalità concordate con il paziente affetto da una grave patologia psichiatrica, tanto che dopo egli si reso responsabile dell’omicidio della madre.

Non vi è altresì spiegazione sul comportamento dei sanitari che hanno “assecondato incautamente e tragicamente” St..Co. sulla convinzione che il ricovero fosse ascrivibile a una cattiveria del padre.

Il ricorrente ritiene manifestamente illogica la motivazione nella parte riassuntiva delle conclusioni del giudice circa la non prevedibilità che St..Co. potesse commettere un omicidio con valutazione ex ante, nonostante i molteplici ricoveri dello stesso e l’aggressività manifesta nei confronti dei famigliari.

Si tratta, si legge in ricorso, di conclusione irrazionale. La situazione era tale da indurre i medici che avevano in cura Co.St. a prevedere ulteriori atti di violenza. Non vi è dubbio che le condizioni sanitarie del paziente avrebbero dovuto imporre la protrazione del ricovero in modo da seguire i comportamenti del paziente e contenere in non improbabili effetti, anche considerando che egli era stato ricoverato undici volte per la malattia psichiatrica e che in precedenza aveva aggredito fisicamente la madre.

4. Il difensore della parte civile costituita ha presentato memoria con la quale insite per l’accoglimento del ricorso del procuratore generale e sulla corretta qualificazione dei fatti come omicidio colposo.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato, poiché volto a prospettare una diversa ipotesi d’accusa nei suoi aspetti fattuali e giuridici, rispetto alla ricostruzione della vicenda nei sui profili logico-argomentativi e di rilievo penale effettuata dal giudice chiamato a pronunciarsi sul merito dell’accusa di omissione di atti d’ufficio e, in particolare, sulla sussistenza di elementi per sostenerla in giudizio, come prescritto dall’art. 425 c.p.p..

Come noto, il controllo di legittimità della sentenza di non luogo a procedere, per il parametro del vizio di motivazione non può che avere a oggetto gli elementi acquisiti dal pubblico ministero nel corso delle indagini e non può risolversi nella verifica del puntuale rispetto dei criteri di valutazione della prova di cui all’art. 192 c.p.p. rispetto all’ipotesi d’accusa formulata dal pubblico ministero. La sentenza di non luogo a procedere esprime infatti una valutazione prognostica negativa circa l’eventuale condanna in giudizio e non un convincimento intorno a un accertamento svolto ai fini di una possibile condanna rispetto a tutt’altra imputazione.

La sentenza impugnata ha formulato un coerente ed esauriente disamina degli elementi acquisiti, rispetto a quali questa Corte non può accedere agli atti del procedimento per giungere a una diversa conclusione rispetto a quella raggiunta dal giudice chiamato a pronunciarsi sulla prognosi all’esito del giudizio. Valutazione di merito, censurabile solo là dove errata nei profili giuridici e manifestamente illogica nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione.

L’analisi dei fatti per i quali è stata esercitata l’azione penale si inseriscono nell’ambito di una vicenda che vede i sanitari responsabili di una omissione di atti d’ufficio, fatto non solo giuridicamente ma anche storicamente diverso rispetto a quello contestato, al di là degli accertamenti effettuati volti a verificare il dolo, e non la colpa, del delitto ascritto ai due sanitari.

2.Il giudice dell’udienza preliminare, con ampia disamina e valutazione critica degli atti processuali, ha escluso che gli imputati abbiano realizzato una condotta omissiva indebita, nel senso che, in base agli atti e in particolare alla perizia medico legale, non vi fossero elementi che potessero far ritenere che il contegno omissivo fosse stato frutto di un rappresentazione e volontà di realizzare un evento contra ius.

Il rifiuto dei medici a prolungare il ricovero di Co.St. – non ritenuto più necessario poiché la situazione clinica del paziente era stata giudicata non tale da disporre un TSO, avendo recuperato una condizione di compenso – è stato manifestato come non adesione dei medici, odierni imputati, al parere contrario alla dimissione espressa dai genitori del paziente. Non ricorrendo le condizioni per la protrazione del ricovero e i presupposti per disporre un TSO, i medici non avrebbero potuto più trattenere il paziente contro la sua volontà in ospedale. Peraltro, è stato posto in rilievo anche che il ricovero di St..Co. in una comunità terapeutica, contrariamente a quanto riferito dai suoi genitori, non sarebbe avvenuto nel giro di pochi giorni, poiché il figlio aveva opposto il deciso rifiuto a trasferirsi in comunità.

Non è mancata un’analisi delle diverse conclusione dei consulenti di parte circa la grave situazione psichiatrica di Co.St. e la necessità di prosecuzione del ricovero.

Il consulente del pubblico ministero e il perito d’ufficio hanno concluso, anche alla luce delle diversa ricostruzione dei consulenti della parte privata, che la diagnosi, la terapia e le dimissioni fossero state correttamente operate.

In conclusione, il giudice dell’udienza preliminare ha espresso una valutazione coerente con l’imputazione formulata.

Non mancano riferimenti anche al profilo riconducibile a una colpa professionale.

Gli accertamenti compiuti hanno escluso che i due sanitari imputati abbiano agito con negligenza e imperizia e, pertanto, il giudice per le indagini preliminare ha ritenuto che non vi fossero elementi per procedere neanche sotto tale profilo. In conclusione, il ricorso, per le ragioni esposte é in realtà volto a ottenere da questa Corte una non ammessa incursione negli atti processuale, come enunciati e riassunti nell’ordinanza impugnata e ampiamente valutati dal giudice dell’udienza preliminare.