Il Direttore del Dipartimento cure primarie di una Azienda Sanitaria ha disposto la cessazione del rapporto convenzionale di Assistenza Primaria di un medico, nel presupposto che fosse mendace la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa in sede di domanda di partecipazione alla relativa graduatoria regionale per gli anni 2008 e 2009, laddove il sanitario ha dichiarato di aver svolto attività di medico della Medicina dei Servizi presso una ASL negli anni 2006 e 2007, mentre è risultato che egli ha svolto, presso la stessa ASL, le funzioni di Dirigente a rapporto esclusivo e in modo continuativo nel Servizio Tossicodipendenze nel periodo 27/07/92-01/01/2010.

L’ASL, costituitasi in giudizio, ha sostenuto che – tra le tipologie di attività che danno diritto a punteggio, enumerate tassativamente all’art. 16 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale – non figura il servizio prestato come medico presso il SERT, mentre ai sensi del comma 6 del medesimo art. 16 “non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate nel presente articolo”.

TAR Lombardia – Brescia – Sez. II, Sent. n. 820 del 10.05.2012

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con l’impugnata determinazione 5 dicembre 2011, il Direttore del Dipartimento cure primarie ASL di Brescia ha disposto la cessazione del rapporto convenzionale di Assistenza Primaria del ricorrente Dr. N. nell’ambito di R., R. e U., nel presupposto che fosse mendace la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dal medesimo resa in sede di domanda di partecipazione alla relativa graduatoria regionale per gli anni 2008 e 2009, laddove il Dr. N. ha dichiarato di aver svolto attività di medico della Medicina dei Servizi presso l’ASL di Brescia negli anni 2006 e 2007, mentre è risultato che egli ha svolto, presso la stessa ASL, le funzioni di Dirigente a rapporto esclusivo e in modo continuativo presso il Servizio Tossicodipendenze nel periodo 27/07/92-01/01/2010.

2. Il ricorrente:

– afferma che si è volontariamente dimesso dal precedente incarico per assumere le nuove funzioni professionali di medico di base;

– sostiene che, sino a quando le graduatorie sono state “stilate” dalla Regione, gli è sempre stato riconosciuto il punteggio per la prestazione lavorativa svolta presso il SERT di Chiari;

– contesta, infine, la sufficienza della motivazione addotta dall’ASL, in quanto non sarebbe precisata la normativa invocata.

3. Costituendosi in giudizio, l’ASL:

* puntualizza in fatto che, solo con la formazione della graduatoria relativa all’anno 2009, il ricorrente si è collocato in posizione utile per l’assegnazione dell’incarico di medico di medicina generale dell’ambito territoriale di R., R. e U.;

* e sostiene in diritto che – tra le tipologie di attività che danno diritto a punteggio, enumerate tassativamente all’art. 16 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale (ex art. 8 D.Lgs. n. 502 del 1992) – non figura il servizio prestato come medico presso il SERT, mentre ai sensi del comma 6 del medesimo art. 16 “non sono valutabili attività che non siano espressamente previste ed elencate nel presente articolo”.

4. Sul fondamentale thema decidendum della controversia (valutabilità o meno – alla stregua della vigente normativa di fonte legislativa e/o regolamentare e/o contrattuale posta dalla contrattazione collettiva nazionale di settore – dell’attività prestata quale Dirigente medico in rapporto esclusivo presso il Servizio Tossicodipendenze di una ASL, ai fini dell’inserimento nelle graduatorie regionali di medicina generale) il Collegio ha disposto due successivi incombenti istruttori, sotto forma di richiesta di informazioni ex art. 64, comma 3 c.p.a.:

– il primo (ordinanza 12-13 gennaio 2012, n. 41), rivolto nei confronti del Dirigente Unità operativa Rapporti istituzionali, Giuridico-legislativo, Personale e Medicina convenzionale della Regione Lombardia;

– il secondo (ordinanza 14 marzo 2012, n. 128), indirizzato alla Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) in Roma, cioè alla struttura che rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale medico convenzionato, istituita dall’art. 52, comma 27 L. 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Con relazione trasmessa e pervenuta in data 19 marzo 2012, il Coordinatore della SISAC – dopo aver richiamato la differente natura giuridica del rapporto esclusivo (e subordinato) presso il Sert di una ASL, rispetto a quello (parasubordinato) instaurato tra l’incaricato di Medicina dei Servizi e la stessa ASL – precisa testualmente, con riferimento al vigente art. 16 dell’Accordo Collettivo Nazionale (ACN) 23 marzo 2005, che “tra i titoli di servizio ritenuti validi e integranti un punteggio specifico ai fini della graduatoria non è inclusa l’attività svolta in qualità di Dirigente medico in rapporto esclusivo presso il Servizio Tossicodipendenze di una ASL”, concludendo che “nella fattispecie prospettata, dunque, qualora il medico risulti in possesso della prescritta iscrizione all’albo professionale e del titolo equipollente (…), ha diritto esclusivamente ad aspirare all’accesso in graduatoria ai sensi dell’art. 15 ACN 23 marzo 2005 e smi. Lo stesso soggetto per il servizio in qualità di Dirigente medico in rapporto esclusivo presso il Servizio Tossicodipendenze di una ASL non avrà diritto ad alcun punteggio aggiuntivo tra quelli individuati ex art. 16 ACN 23 marzo 2005 e smi.”.

6. In considerazione dell’autorevolezza in materia dell’organismo pubblico cui le informazioni sono state richieste ex art. 64 comma 3 c.p.a. e della nettezza con cui il medesimo organismo si è espresso a proposito delle disposizioni dettate dalla disciplina contrattuale attualmente in vigore, il Collegio ritiene di non dover andare di diverso avviso rispetto alle suddette risultanze dell’incombente istruttorio da ultimo menzionato, giungendo pertanto alla conclusione che, nella fattispecie di cui è causa, l’impugnato provvedimento di cessazione del rapporto convenzionale del ricorrente risulta legittimamente assunto e adeguatamente motivato con riferimento alla circostanza che l’attività di Dirigente medico a rapporto esclusivo presso il SERT è “non utile ai fini del punteggio previsto per la graduatoria in questione”.

7. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.

Avuto riguardo alla natura eminentemente interpretativa della controversia (tanto che si è reso necessario l’esperimento di un duplice incombente istruttorio), la spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo RESPINGE.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.