Legge di Stabilità del novembre 2011 ha introdotto parecchie novità in svariate materie. Vediamone in particolare due: l’utilizzo della PEC nei processi giudiziari e la possibilità di costituire società tra professionisti multidisciplinari.

A tutti è noto come dietro ad ogni processo, ci siano montagne di documenti, fascicoli ed incartamenti vari. Qualcosa sarà più leggero adesso: il mezzo ordinario di notifica dei biglietti di cancelleria, infatti, diventa la PEC, ovvero la Posta Elettronica Certificata.  Questa regola varrà tanto per le comunicazioni alle parti processuali – attore e convenuto –  quanto per altri soggetti che possono essere chiamati ad intervenire nel processo, come i testimoni e gli ausiliari. Anche gli stessi avvocati potranno eseguire la notificazione via PEC per gli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale: per questi sorge l’obbligo di indicare il proprio indirizzo PEC negli atti di parte (ad esempio nella citazione). Solamente nel caso in cui non sia possibile procedere attraverso questo strumento, si potrà ricorrere in via subordinata al fax o alla notifica da parte dell’ufficiale giudiziario.

L’altra importante novità riguarda la possibilità di costituire, per la prima volta in Italia, una società di professionisti per l’esercizio di attività professionali: potranno essere costituite sia società di persone di natura commerciale – come le Snc o le Sas -, sia società di capitali – Srl e SpA – che cooperative. La denominazione sociale dovrà contenere l’indicazione “società tra professionisti”, ovvero la sigla Stp. Tali società potranno essere, quindi, multidisciplinari: i professionisti che ne faranno parte svolgeranno infatti diverse attività. Saranno ammessi alla compagine sociale, sia soci professionisti, iscritti agli ordini, sia “soci di capitale” per finalità di investimento.

Il cliente ha la possibilità di scegliere il socio professionista che dovrà eseguire la prestazione professionale: solo in mancanza di questa designazione, il nominativo del professionista incaricato dovrà essere comunicato per iscritto al cliente.