Di recente, la giurisprudenza si è espressa con due interessanti sentenze in tema di viaggi e vacanze. La prima riguarda il caso di un turista che aveva acquistato un pacchetto viaggio presso un villaggio turistico delle Maldive.

La villeggiatura era stata però disturbata da rumori dovuti a lavori di rifacimento della struttura, che non permettevano il completo godimento della vacanza sull’isola. Il turista, pertanto, citava in giudizio l’agenzia viaggi per ottenere la risoluzione del contratto, il rimborso del prezzo ed il risarcimento del danno non patrimoniale da “vacanza rovinata”.

Il Tribunale, però, si era pronunciato, stabilendo che, se il turista riesce comunque a godere della vacanza, anche se in presenza di disservizi o disguidi, non ha diritto alla risoluzione del contratto ed al rimborso del prezzo del viaggio: infatti, la risoluzione del contratto per inadempimento, e la conseguente restituzione del prezzo pagato, può essere accordata solo se l’inadempimento sia di “grande importanza”. In merito al “danno da vacanza rovinata” (cioè, quando il turista non ha la possibilità di godere pienamente della vacanza), invece, il giudice aveva ritenuto accettabile la pretesa del turista, proprio perché le sue aspettative sulla qualità della vacanza erano venute meno.

Con un’altra pronuncia, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 15 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 111 nella parte in cui prevede un massimale al risarcimento per danni alla persone subiti durante un viaggio organizzato “tutto compreso”. Il caso concreto vedeva due turisti che avevano portato in giudizio la loro Agenzia viaggi per ottenere la condanna al risarcimento delle gravi lesioni subite durante un incidente stradale avvenuto in un viaggio tutto compreso in Egitto. Il danno era stato quantificato in 808.119 €, mentre l’importo massimo liquidabile previsto dall’articolo citato era solo di 313.500 €, ragion per cui avevano deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale.

La Corte ha quindi abolito l’articolo attuativo di una direttiva comunitaria, poiché la stessa normativa europea, da un lato, non consente di introdurre un limite per risarcire i danni alla persona e, dall’altro, non impone limiti per danni provocati durante il trasporto su strada, prestazione rientrante nel pacchetto turistico.