La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza n. 1890/2013 che il condomino vittima di un furto nel suo appartamento, determinato dall’ingresso dei ladri tramite  i ponteggi esterni, non ha diritto ad alcun risarcimento, se in assemblea condominiale aveva votato per non dotare le impalcature di allarme.

Il caso in esame vedeva un proprietario che aveva chiesto all’impresa e al condominio 30 milioni delle vecchie lire come risarcimento per il furto subito.

La Cassazione ha confermato la sentenza di appello, affermando che, diversamente da quanto sostenuto dal condomino, “non v’è prova che il ponteggio fosse pericoloso” o “possedesse caratteristiche atte a agevolare l’intrusione di malintenzionati nell’appartamento dell’attore all’ottavo piano”. Inoltre, i giudici hanno evidenziato che fosse stata “omessa qualsiasi cautela idonea ad evitare o rendere difficoltosa l’opera di eventuali ladri”: infatti, lo stesso ricorrente aveva partecipato e aderito espressamente alla delibera con la quale il condominio, malgrado la sollecitazione dell’impresa, aveva deciso di non installare l’impianto antifurto a causa del suo costo.