Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha ordinato all’Azienda Ospedaliera ‘Spedali Civili di Brescia’ di somministrare il trattamento basato su infusione di cellule staminali di tipo mesenchimale contemplato dal protocollo Stamina in favore di un minore affetto da patologia a rapida progressione tale da porlo in pericolo di vita.

Il Tribunale, considerando il cosiddetto metodo Stamina come terapia genica o terapia cellulare somatica, tenuto conto delle particolari condizioni di salute del giovane e del fatto che i biologi e i sanitari con maggior esperienza nell’uso della terapeutica operano presso l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, ha deciso favorevolmente sulla richiesta formulata in via d’urgenza dai genitori del paziente affetto da ingravescente patologia potenzialmente letale non acquisibile in altro modo con conseguente irrilevanza delle condizioni economiche della famiglia.

Tribunale di S. Maria C.V. – Sez. Lavoro; ordinanza del 02.05.2013

Ritenuto che:

premesso che è indubbio, né forma oggetto di contestazione, che il c.d metodo Stamina richiesto in ricorso sia definibile come terapia genica o terapia cellulare somatica ai sensi dell’art. 1 comma 1 DM. 5.12.2006, appare opportuno rilevare che il d.l. 25.3.2013 n. 24 non ha abrogato il DM 5.12.2006, tanto è vero che lo stesso decreto legislativo (art. 2 comma 1 d.l. 24/2013), tutt’ora vigente, precisa che le disposizioni del predetto atto amministrativo si applica fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo (pacificamente non approvato), laddove la funzione del comma 2 è quello di consentire la prosecuzione della terapia anche in deroga ad alcune delle previsioni dello stesso DM 5.12.2006;

il primo presupposto richiesto dall’art. 1 comma 4 DM 5.12.2006 (assenza di valida alternativa terapeutica) appare nella specie provato, nei limiti della summaria cognitio, dalla relazione della dott.ssa I.F. (v. pag. 3 della stessa) depositata il 30 aprile, né tanto meno è contestato che la malattia da cui è affetto L.D.A. (nella specie morbo di Canavan) sia da ritenersi a rapida progressione e tale da porre il paziente in pericolo di vita;

la stessa dottoressa I.F. ha più volte prescritto il metodo Stamina al paziente, assumendosi la responsabilità della prescrizione stessa (v. doc. 3 depositato il 30 aprile alla pag.22, nonché doc. 14 fasc. ric.);

l’esistenza di dati scientifici pubblicati su accreditate riviste internazionali emerge dagli estratti delle stesse allegati alla relazione della dottoressa I.F., nonché dalla stessa perizia di parte (v. pag. 7 ess.);

è stati validamente acquisito il consenso informato dei genitori del minore, per età non in grado di esprimerlo autonomamente, peraltro ulteriormente reiterato all’odierna udienza (v. produzione odierna dei ricorrenti);

è stato tempestivamente richiesto il parere del Comitato etico e tanto è sufficiente ai fini del giudizio, essendo contraria all’art. 32 Cost. un’interpretazione della norma regolamentare – e tale quindi da essere disapplicata ex art. 5 l.a.c. – che subordini all’effettiva pronuncia di detto Comitato la possibilità di erogare la terapia, poiché il diritto alla salute verrebbe ad essere condizionato dalla maggior o minor diligenza dell’organo consultivo;

i rilievi critici espressi dall’ordinanza AIFA del 15.5.2012, circa l’inadeguatezza del laboratorio ove è preparato e manipolato il materiale biologico appaiono superati alla luce delle sommarie informazioni rese dalla dottoressa I.F., che ha affermato di essersi recata in loco a dicembre 2012 e di aver rilevato l’assoluta sterilità dell’ambiente, sicché ricorre anche il requisito di cui all’art. 1 comma 4 lett. D) del DM 5.12.2006, essendo pacifico peraltro l’impiego non a fine di lucro;

per quanto consta nella presente fase cautelare, parte resistente possiede i requisiti di cui all’art. 1 comma 4 lett. E);

tenuto conto delle particolari condizioni di salute del paziente e del fatto che (v. sempre sommarie informazioni dott.ssa I.F.) i biologi ed in sanitari con maggior esperienza nell’uso di detta pratica terapeutica operano presso l’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia, appare provvedimento d’urgenza più idoneo ex art. 700 c.p.c. ordinare allo stesso resistente di consentire a L.D.A. l’accesso al metodo Stamina, da erogarsi presso la stessa struttura convenuta;

accertato il fumus boni iuris, il periculum in mora ben può ritersi insito nella natura ingravescente e progressiva della malattia e nella sua potenzialità letale, non essendo oltretutto contestato che lo specifico metodo terapeutico non sia acquisibile aliunde, sicché sono irrilevanti le condizioni economiche dei genitori del minore;

la domanda cautelare è accolta nei termini di cui in dispositivo;

la condotta processuale del resistente, che si è in sostanza rimesso al giudice e la sua impossibilità di disattendere autonomamente l’ordinanza Aifa, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti:

P.T.M.

il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:

a) ordina all’azienda ospedaliera Spedali Civili di Brescia di somministrare, salva l’eventuale revoca del consenso da parte dei genitori e finché detto consenso permanga, a L.D.A. il trattamento basato su infusione di cellule staminali di tipo mesenchimale di cui al protocollo Stamina,

b) dichiara compensate le spese di lite

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, il 2.5.2013