A partire dal 1 maggio scorso, sono entrate in vigore le nuove regole dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, che mettono uno stop ai distacchi delle forniture senza preavviso in caso di utente moroso.

Le nuove disposizioni, contenute nella Delibera 67/2013, prevedono tempistiche certe, congrue e documentate per la determinazione del termine ultimo di pagamento, nonché per il successivo avviso di distacco fornitura, nel caso in cui l’utente prolungasse la propria morosità.

In particolare, è stabilito che il termine di pagamento ingiunto con la lettera non può essere inferiore a 15 giorni dall’invio della stessa (5 in più rispetto quanto previsto in precedenza); se il giorno dal quale parte il conteggio non è la data di invio ma di emissione della fattura, ciò deve essere specificato nella comunicazione e il termine minimo per pagare deve essere almeno di 20 giorni. Va inoltre indicato il giorno a partire dal quale può scattare la sospensione della fornitura, tenendo conto che esso non può essere inferiore a tre giorni lavorativi dalla scadenza utile per pagare.

Inoltre, nella lettera di preavviso deve anche essere resa nota la modalità con la quale l’utente deve comunicare al proprio fornitore l’avvenuto pagamento.

Il fornitore, in caso di mancato rispetto dei propri obblighi o dei termini, deve accreditare in bolletta un indennizzo automatico:

  • di 30 euro se la fornitura è stata sospesa senza aver inviato il preavviso
  • di 20 euro se la sospensione è stata attivata prima della scadenza del termine utile per pagare o prima dei tre giorni lavorativi successivi).