A partire dal 20 ottobre 2012, il decreto legge n. 179/2012 ha introdotto l’obbligo, anche in capo alle imprese individuali, di comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo PEC (che deve essere già attivata): pertanto, le imprese che si sono costituite dopo il 20 ottobre scorso devono comunicare in sede di prima iscrizione il proprio indirizzo PEC. L’assenza di tale comunicazione comporta il rifiuto dell’istanza di iscrizione dell’impresa.

Per quanto riguarda, invece, le imprese individuali attive prima del 20 ottobre 2012 e non soggette a procedure concorsuali, il termine ultimo per la comunicazione dell’indirizzo PEC è fissato al 31 dicembre 2013. Chi non si adeguerà alla nuova normativa, sarà sanzionato con una sospensione di 3 mesi di qualunque successiva e ulteriore domanda di variazione richiesta al Registro delle Imprese presentata dal 1 gennaio 2014 in poi, escluse le domande di cancellazione dal Registro stesso, i trasferimenti di azienda e gli adempimenti del curatore fallimentare. La sospensione si interromperà solamente nel momento in cui si sarà perfezionata l’iscrizione della casella di PEC nel Registro delle Imprese. Anche per le imprese individuali già attive, la PEC deve essere comunicata solo dopo averne verificato l’attivazione.