Dopo un lunghissimo iter parlamentare è giunta al capolinea la riforma del diritto condominiale:  Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2012 è stata pubblicata la legge n. 220 dell’11 dicembre 2012 che prevede la modifica della disciplina degli immobili in condominio così come disciplinata dal codice civile del 1942.

La riforma, che diventerà operativa dopo una vacatio legis di 6 mesi, spazia in vari ambiti e si pone come obiettivo quello di consolidare in norme le decisioni più recenti della Corte di Cassazione in materia condominiale che per lungo tempo hanno sopperito alle lacune del Codice Civile dovute in buona parte alla vetustà dello stesso.

Si segnalano, alcune delle novità e dei raccordi che interessano le disposizioni di attuazione al Codice Civile che completano al disciplina della materia condominiale nel nostro Ordinamento:

Art. 63: l’amministratore non necessita dell’autorizzazione dell’assemblea per ottenere il decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi regolarmente approvati; è inoltre tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. Inoltre, i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini. Infine, chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.

Art. 64: sulla revoca dell’amministratore proposta da un condomino, il tribunale dovrà sentire non solo l’amministratore ma anche, in contraddittorio, il ricorrente.

Art. 66: in tema di convocazione dell’assemblea, rimane l’obbligo di preavviso di cinque giorni, però l’avviso deve anche contenere specifica indicazione dell’ordine del giorno, contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione, essere inoltrato a mezzo di posta raccomandata, PEC, fax o tramite consegna a mani. In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell’articolo 1137 cc. La nuova normativa chiarisce altresì che l’assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima e che l’amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.

Art.70: adeguata la sanzione per le infrazioni al regolamento condominiale, si passa da una somma di Lire 100 a somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800;

Art. 70 bis: specificati i requisiti per svolgere l’incarico di amministratore di condominio, tra cui il godimento dei diritti civili, l’assenza di condanne penali di una certa gravità, l’assenza di  annotazione nell’elenco dei protesti cambiari, il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, la frequenza di un corso di formazione iniziale e lo svolgimento di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale (gli ultimi due requisiti  non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile).