La Corte di Appello del Tribunale di Venezia ha stabilito che, se una banca presta denaro a prezzi usurari, il cliente non è obbligato a versare alcun interesse nella restituzione del prestito.

Il caso in esame riguardava un’azienda di Belluno che aveva chiamato in giudizio una banca, a cui aveva chiesto un prestito nel 1996. Poiché l’azienda non aveva rispettato i pagamenti, le era stato addebitato, tramite decreto ingiuntivo, un interesse di mora del 3% mensile (corrispondente al 36% annuo).

Dapprima, il Tribunale del primo grado ha confermato la natura vessatoria della clausola applicata dalla banca e aveva definito il debito residuo in base al tasso legale. In appello, invece, i giudici hanno ritenuto applicabile l’art. 1815 del Codice Civile, secondo cui, se in un contratto sono previsti interessi usurari, la clausola che li dispone è da considerarsi nulla.