La Corte d’Appello di Trieste ha confermato la sentenza di condanna dell’imputato alla pena di anni uno di arresto ed euro 4000 di ammenda per aver scaricato rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo contenuti in alcuni sacchi di colore giallo, nei cassonetti per i normali rifiuti urbani. La circostanza era stata segnalata da un cittadino che aveva annotato il numero di targa del furgoncino dal quale erano stati prelevati rifiuti. Gli agenti intervenuti sul posto riscontravano che all’interno dei sacchi vi erano garze e fazzoletti macchiati di sangue, aghi usati, guanti di lattice e confezioni di vaccini e siringhe. L’imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte.

Cassazione penale – Sez. III; Sent. N. 6101 del 10.02.2014

Svolgimento del processo

1. Con sentenza del 18.9.2013 la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza del Tribunale di Trieste, in composizione monocratica, emessa in data 16.7.2012, con la quale P. E. era stato condannato alla pena di anni 1 di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda per i reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. b) e comma 2, ascritti ai capi a) e c), limitatamente ai rifiuti speciali rinvenuti in data X.  in X. , in data X.  in via X.  ed in data X.  in via X. , riuniti sotto il vincolo della continuazione.

Assumeva la Corte territoriale, richiamando la condivisibile motivazione della sentenza impugnata, che la vicenda processuale aveva tratto origine dalla segnalazione di un cittadino, tale A., il quale aveva notato un furgoncino posizionato vicino ai cassonetti nei pressi di X.  ed un individuo che, dopo aver prelevato dal veicolo due grandi sacchi di colore giallo, li aveva gettati all’interno di un cassonetto.

L’ A., che aveva notato la stessa scena qualche giorno prima, aveva annotato il numero di targa come suggerito dalla Polizia municipale che era stata informata del fatto. Gli agenti municipali, intervenuti sul posto, avevano trovato i sacchi, al cui interno si trovavano garze e fazzoletti macchiati di sangue, aghi usati, guanti di lattice e confezioni di vaccini e siringhe.

Attraverso il numero di targa del furgone si risaliva al proprietario, P.E., e, a seguito di perquisizione del veicolo, venivano rinvenuti dei sacchi di colore giallo con la scritta rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, nonchè alcuni moduli e formulari utilizzati nello smaltimento dei rifiuti sanitari; si accertava altresì che l’imputato era autorizzato a svolgere attività di smaltimento di rifiuti sanitari non pericolosi.

Nella stessa giornata del X. , nel tardo pomeriggio, all’interno dei cassonetti, posizionati in via X. , venivano rinvenuti altri quattro sacchi di nylon di colore giallo, che contenevano lo stesso materiale di quelli rinvenuti in X. . Nel prosieguo delle indagini, in data X. , il P., che era stato oggetto di pedinamento e osservazione, era sorpreso mentre, alla guida di altro furgone, dopo essersi recato presso vari studi medici, uscendone con sacchi gialli, li depositava poi nel cassonetto dei rifiuti in viale X.  (anche tali sacchi, sottoposti a sequestro, contenevano rifiuti sanitari ed in particolare guanti macchiati di sangue ed ovatta imbevuta di sostanza ematica).

Infine, sempre all’esito di un servizio di osservazione e pedinamento, il P. veniva sorpreso mentre depositava due grossi sacchi (contenenti i medesimi rifiuti) nei cassonetti posizionati in via X. .

Tanto premesso, la Corte territoriale disattendeva innanzitutto l’eccezione di difetto di correlazione tra accusa e sentenza;

assumeva, poi, che non era necessario alcun accertamento tecnico, essendo sufficiente la descrizione esteriore del rifiuto per poterlo classificare “sanitario pericoloso” (nel caso di specie alcuni dei materiali rinvenuti presentavano tracce evidenti di sostanza ematica).

La testimonianza dell’ A. e degli agenti operanti, nonchè le risultanze dei verbali di perquisizione e sequestro attestavano poi in modo inequivocabile la riferibilità all’imputato del materiale depositato nei cassonetti. Infine la consapevolezza della tipologia dei rifiuti contenuti nei sacchi emergeva incontestabilmente dal fatto che era lo stesso P. a ritirare i rifiuti medesimi presso gli studi medici ed a compilare i formulari.

2. Ricorre per cassazione P.E., a mezzo del difensore.

Dopo una premessa in fatto, denuncia, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione all’art. 521 c.p.p..

L’eccezione di mancanza di correlazione tra accusa e sentenza di condanna era stata sollevata con i motivi di appello, ma è stata rigettata dalla Corte territoriale con motivazione non condivisibile.

Non vi è infatti alcun riferimento, per il capo a), ai rifiuti dei tre studi medici e della residenza Polifunzionale Brioni e, per il capo c), ad uno degli 82 studi medici indicati nell’allegato. Non vi è quindi alcun collegamento tra quanto il P. avrebbe prelevato e quanto avrebbe abbandonato nei cassonetti.

Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 187 e 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata ammissione di perizia, avendo i Giudici di merito ritenuto, in modo apodittico, che si trattasse di rifiuti sanitari speciali a rischio infettivo.

Con il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 187 e 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione in ordine alla riferibilità dei rifiuti al ricorrente.

I Giudici di merito non hanno tenuto conto che il teste A. è completamente inattendibile in ordine agli elementi forniti per l’identificazione del P. e che non vi è alcun collegamento con il materiale rinvenuto sul furgone (l’identità dei contenitori è un fatto privo di univocità).

Con il quarto motivo denuncia la violazione di legge in relazione agli artt. 187 e 192 c.p.p. ed il vizio di motivazione in relazione alla riferibilità all’imputato dei sacchi rinvenuti in via X. .

La perquisizione ed il sequestro dei sacchi nei cassonetti di via X.  avvengono alle ore 18,50, mentre la perquisizione ed il sequestro del veicolo del P. alle ore 16,00. Già tale incongruenza temporale è sufficiente per affermare che i rifiuti potrebbero essere stati depositati da chiunque. Nè può essere utilizzata la testimonianza dell’operante D. quando riferisce di fatti appresi da soggetti di cui non ricorda il nome ed in ordine alla natura dei rifiuti.

La motivazione della sentenza è poi illogica in ordine alla consapevolezza, da parte del ricorrente, della natura dei rifiuti raccolti. La sentenza da per scontato che il prevenuto fosse a conoscenza di quanto i medici gli consegnavano.

Con il quinto motivo, infine, denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 268 c.p.p..

L’art. 268 c.p.p., comma 7 impone la trascrizione con la forma della perizia delle intercettazioni che si vogliono utilizzare. Sono stati, invece, acquisiti e dichiarati utilizzabili i brogliacci trascritti dagli operatori.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Quanto all’eccepita violazione dell’art. 521 c.p.p., è assolutamente pacifico che si ha violazione del principio di correlazione tra sentenza ed accusa contestata solo quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito.

La verifica dell’osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta – che realizza l’ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione- venga mutata nei suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell’originaria contestazione, onde emerga dagli atti che su di essa l’imputato non ha avuto modo di difendersi (cfr. ex multis Cass.pen.sez.6, 8.6.1998 n.67539).

Sicchè “non sussiste violazione del principio di correlazione n della sentenza all’accusa contestata quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l’immutazione si verifica solo nel caso in cui tra i due episodi ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell’addebito nei confronti dell’imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza aver avuto nessun possibilità d’effettiva difesa” (cfr.sez.6 n.35120 del 13.6.2003).

Più di recente questa Corte ha ribadito il principio che “si ha violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa” (cfr.Cass.sez.6 n.12156 del 5.3.2009). Deve cioè trattarsi di una trasformazione sostanziale dei contenuti dell’addebito, tale da impedire di apprestare la difesa in ordine al fatto ritenuto in sentenza.

Inoltre “il mutamento di per sè non è sufficiente per ritenere violato il principio di correlazione tra fatto contestato e ritenuto in sentenza in quanto necessita la ulteriore verifica intesa a controllare se, comunque, nel corso del processo l’imputato è stato posto in grado di confutare e difendersi concretamente anche sulla parte di condotta non formalmente inserita nel capo di imputazione” (cfr. Cass.pen. Sez. 3 n. 21584 del 17.3.2004).

2.1. All’imputato erano stati, originariamente, contestati al capo a) plurimi episodi di smaltimento di rifiuti sanitari, da aprile a dicembre 2008, sulla base di quanto conferito in quel periodo dagli studi medici indicati nell’imputazione e della circostanza che il centro di smaltimento della Acegas (al quale avrebbe dovuto rivolgersi il prevenuto) a partire dal gennaio 2008 non aveva più registrato conferimenti da parte del P. (cfr.pag. 7 sent.Trib.).

La medesima cosa è a dirsi per il reato di cui al capo c), facendosi riferimento nell’imputazione a tutti i rifiuti raccolti, nel periodo a partire dal febbraio 2007, da P. presso 82 studi medici (pag.7 sent.Trib.).

Il Tribunale ha mandato assolto l’imputato dalle imputazioni relative agli episodi per i quali la prova della responsabilità era fondata su “presunzioni”.

Nel capo di imputazione sub a) si faceva, però, anche preciso riferimento a quanto accaduto in data X.  vale a dire al deposito nei cassonetti della raccolta dei rifiuti solidi urbani e cioè nel “cassonetto di piazzale delle Puglie in cui venivano abbandonati due grandi sacchi; il cassonetto di via X.  in cui venivano abbandonati 4 grandi sacchi”.

A prescindere quindi dal “collegamento” con gli studi medici, presso cui erano stati raccolti, l’imputazione descriveva precisamente (per quel che rileva ai fini della configurabilità del reato contestato) la condotta di abbandono di rifiuti sanitari pericolosi, con espresso riferimento al luogo del deposito.

Anche in relazione al reato di cui al capo c), sia con riguardo al tempo del commesso reato che al luogo, è specificamente indicata la condotta (“..il cassonetto di via X.  in cui venivano abbandonati 4 sacchi, il cassonetto di via San Sabba in cui venivano abbandonati due sacchi..”).

Del resto il P., presente nel giudizio di primo grado (cfr.

sent.), ha avuto ampiamente modo di difendersi in ordine a siffatte contestazioni ed a tutte le emergenze processuali che venivano ad acquisirsi in ordine ai tre episodi per i quali è stata pronunciata sentenza di condanna.

3. In relazione alla riferibilità al ricorrente delle condotte, va ricordato che è pacifico, anche alla luce della formulazione dell’art. 192 c.p.p., che, come costantemente affermato da questa Corte, “… l’apprezzamento unitario degli indizi per la verifica della confluenza verso una univocità indicativa che dia la certezza logica dell’esistenza del fatto da provare, costituisce un’operazione logica che presuppone la previa valutazione di ciascuno singolarmente, onde saggiarne la valenza qualitativa individuale.

Acquisita la valenza indicativa, sia pure di portata possibilistica e non univoca di ciascun indizio deve allora passarsi al momento metodologico successivo dell’esame globale ed unitario, attraverso il quale la relativa ambiguità indicativa di ciascun elemento probatorio può risolversi, perchè nella valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, di tal che l’insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere conseguita la prova logica del fatto…” (cfr. ex multis Cass. pen. sez. un. 4.6.1992 n. 6682).

3.1. La Corte territoriale, con argomentazioni precise, dettagliate ed immuni da vizi logici, si è attenuta agli esposti principi, esaminando, da un lato, tutte le circostanze indizianti a carico del P. nella loro gravità precisione e concordanza, e, dall’altro, sottolineando come le stesse, valutate complessivamente, risultavano convergenti nella prova di colpevolezza dell’imputato.

Richiamando anche la sentenza di primo grado e confutando adeguatamente i rilievi difensivi, ha indicato gli elementi indiziari da cui emergeva la riferibilità all’imputato anche dell’abbandono dei rifiuti in data X.  (per le condotte relative al X. , il P., oggetto di pedinamento e osservazione, veniva addirittura sorpreso in flagranza di reato).

In tal senso deponevano, in modo univoco, in una valutazione globale e non parcellizzata (come pretende il ricorrente), la testimonianza dell’ A. che, a prescindere dall’eventuale errore sull’orario, aveva concentrato la sua attenzione sulla targa del veicolo (certamente corrispondente a quello in titolarità dell’imputato), la successione cronologica degli avvenimenti, il sequestro nell’immediatezza del materiale rinvenuto nel veicolo, il successivo comportamento del P. che aveva continuato a procedere con le stesse modalità allo smaltimento dei rifiuti (cfr.

pag. 3 sent. Trib. e pag. 4-5 sent.App.).

3.1.1. Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell’interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. In questa sede è, cioè, necessario solo accertare se nell’interpretazione delle prove siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove stesse, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1 RV214567). Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass.sez.un.30.4.1997 n.6402). In particolare, in tema di processi indiziari, alla Corte di Cassazione compete solo la verifica della correttezza logico-giuridica dell’iter argomentativo seguito per qualificare le circostanze emerse come indiziarie, ma non certo un nuovo accertamento sulla effettiva gravità, precisione e concordanza degli indizi medesimi (cfr.Cass.sez.1, 10.2.1995 n.1343).

Anche la giurisprudenza successiva ha ribadito che “Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla correttezza del procedimento indiziario non può consistere nella rivalutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi, in quanto ciò comporterebbe inevitabilmente apprezzamenti riservati al giudice di merito, ma deve tradursi nel controllo logico e giuridico della struttura della motivazione, al fine di verificare se sia stata data applicazione ai criteri legali dettati dall’art. 192 c.p.p., comma 2. E se siano state coerentemente applicate le regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori” (Cass.pen.sez.1 n.42993 del 25.9.2008). Il sindacato di legittimità è, cioè, limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicità e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Cass.sez. 4 n.48320 del 12.11.2009).

4. Quanto alla natura dei rifiuti rinvenuti, già il Tribunale aveva correttamente rilevato che in base alla normativa vigente “la presenza di sangue sia da sola sufficiente a far rientrare i rifiuti in questione tra i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo..” e che, come risultava dai verbali di sequestro e dalle testimonianze degli operanti, il materiale rinvenuto era visibilmente sporco di sangue (pag.5 sent. trib.).

La Corte territoriale, nel ritenere non necessario un accertamento tecnico in proposito, ha evidenziato che pienamente utilizzabile era la testimonianza del m.llo D., il quale non aveva espresso certo valutazioni tecniche, essendosi limitato a riferire l’aspetto esteriore dei rifiuti, che erano stati peraltro anche visti e riconosciuti dai medici (pag.5 sent.).

5. Infine anche in ordine alla consapevolezza da parte dell’imputato della natura dei rifiuti abbandonati, la motivazione è adeguata ed immune da vizi logici, avendo la Corte territoriale evidenziato che era lo stesso P. a procedere alla raccolta dei rifiuti ed a compilare i formulari (i sanitari si limitavano alla firma del modulo compilato dall’imputato).

6. Quanto ai brogliacci delle intercettazioni, la Corte territoriale ha evidenziato che essi sono stati acquisti, senza che la difesa abbia mai fatto alcuna opposizione, nè richiesta di integrale trascrizione. Peraltro tali intercettazioni non sono state utilizzate ai fini della decisione.

7. Il ricorso va pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va solo aggiunto che non è maturata la prescrizione neppure in relazione ai fatti commessi in data X. , dovendosi aggiungere al termine massimo di prescrizione di anni 5 il periodo di sospensione pari a giorni 34 (rinvio dell’udienza del 7.10.2011 per legittimo impedimento del difensore (la prescrizione pertanto sarebbe maturata il 13.1.2014).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 gennaio 2014.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014