Il perito accerta (a seguito di TAC) che è rilevabile una dislocazione del cage in titanio obelich-urlich impiantato; precisa poi che in difetto di indagini post operatorie si dovrebbe ritenere tuttavia che tale dislocazione non fosse originaria (e dunque imputabile alla scorretta opera dell’operatore medico), ma si sia verificata a cagione del quadro osteoporotico importante dell’attrice, che non poteva essere quantificato dall’operatore se non durante i tempi operatori.

Il Giudice ritiene, contrariamente a quanto sostenuto dal CTU, che la semplice circostanza che il referto del controllo scopico non evidenzi la dislocazione poi rilevata in sede di TAC è irrilevante.

Le emergenze di tale referto infatti, in difetto di una rappresentazione grafica (TAC o Rx appunto) non costituiscono prova del quadro post operatorio.

Nel caso di specie la circostanza dell’assenza di anomalie è una dichiarazione di scienza, non coperta dalla fede privilegiata. In ogni caso,poi le attestazioni della cartella clinica, ancorché riguardante fatti avvenuti alla presenza di un pubblico ufficiale o da lui stesso compiuti (e non la valutazione dei suddetti fatti) non costituisce prova piena a favore di chi le ha redatte, in base al principio secondo il quale nessuno può precostituire prova a favore di se stesso.

Pertanto l’unico strumento istruttorio attraverso il quale il convenuto avrebbe potuto provare di aver diligentemente eseguito l’operazione (e, segnatamente, di aver correttamente impiantato il cage in titanio obelich-urlich), sarebbe stata la produzione di documentazione grafica rappresentativa della condizione post-operatoria o la rappresentazione testimoniale delle analisi eseguite al fine di appurare la correttezza dell’installazione.

Tribunale Avezzano – sentenza – ud. 16/06/2016

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l’ attrice Sa. Ad. riassumeva la causa precedentemente incardinata presso il Tribunale di Roma,evocando in giudizio le controparti.

Allegava in particolare di aver proposto (tramite regolare notifica dell’atto di citazione a Fo. Ma. e all’ AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N.1) domanda intesa ad ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell’intervento chirurgico ricevuto in data 23.8.06.

Deduceva segnatamente di essere stata ricoverata in data 18.8.06 presso la AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE N.1.

Allegava come tale ricovero sarebbe stato effettuato su indicazione di Fo. Ma., medico al quale si era rivolta nel luglio del 2006 per un consulto.

Precisava come Fo. Ma. sarebbe stato Direttore dell’U.O. di Neurochirurgia dell’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N.1 di Avezzano.

Allegava come tale sanitario avrebbe proceduto all’accettazione dell’attrice.

Deduceva come il ricovero sarebbe avvenuto sulla scorta della diagnosi di una ?frattura alla colonna vertebrale?.

Allegava di aver sottoscritto in data 22.8.06 il consenso informato per l’esecuzione di un intervento chirurgico e per l’anestesia, di contenuto generico.

Deduceva come in data 23.8.06 sarebbe stata sottoposta da parte di Fo. Ma. (primo operatore) e di altri membri dell’equipe ad ?intervento per via lombotomica con accesso extraperitoneale alla colonna ?somatectomia sub totale L1 con asportazione del disco T12-L1 e L1-L2.Posizionamento di cage in titanio obelich-urlich?.

Allegava come dunque Fo. Ma. avrebbe effettuato corporectomia parziale anteriore stand alone di L1 con il posizionamento di uno strumento espandibile intersomatico gabbietta ulrich,posizionato tra la T12 ed L2.

Rilevava la scorretta esecuzione di tale intervento,con peggioramento delle proprie condizioni di salute, consistite nelle sofferenze patite in fase post-operatoria, nell’impossibilità di deambulare e nella sopravvenuta sindrome del cono midollare ed incontinenza urinaria.

Allegava come, riferiti tali dolori a Fo. Ma., questi riteneva di doverla dimettere in data 11.9.06, onde sottoporla a terapia fisica neuromotoria presso altra struttura.

Rilevava la violazione del proprio diritto ad autodeterminarsi, stante la genericità del consenso informato sottoscritto.

Deduceva dunque di essersi dovuta sottoporre ad altri due interventi presso diverse strutture, a seguito dei quali sarebbe perseverata l’incontinenza urinaria permanente.

Allegava come innanzi al Tribunale di Roma sarebbero costituite le controparti (di cui la FONDIARIA a seguito di chiamata in garanzia da parte di Fo. Ma.).

Deduceva come il Tribunale adito si sarebbe dichiarato territorialmente incompetente in favore del Tribunale di Avezzano.

Concludeva dunque facendo istanza di riassunzione del processo e richiamandosi alle richieste già formulate.

Si costituiva Fo. Ma. che, nel riportarsi alle difese già spiegate, allegava di aver eseguito correttamente l’intervento e come alcun danno sarebbe stato eziologicamente riconducibile alla propria condotta, preesistendo alla stessa le patologie lamentate dall’attrice.

Allegava di aver chiamato in causa la FONDIARIA-SAI SPA in ragione dell’avvenuta stipula di un contratto assicurativo per la responsabilità civile. Rilevava dunque come la condotta addebitatagli sarebbe stata astrattamente riconducibile al rischio garantito da tale contratto. Chiedeva dunque, in caso di accertamento della propria responsabilità, di essere tenuto indenne dalla FONDIARIA-SAI SPA.

Deduceva poi come le dimissioni della stessa sarebbero state sollecitate dai parenti dell’attrice.

Si costituiva l’AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N.1 contestando genericamente la pretesa attorea e contestando tanto l’erroneità dell’intervento, quanto il nesso eziologico fra questa e i danni lamentati, tanto l”entità degli stessi.

Si costituiva la FONDIARIA-SAI SPA che eccepiva l’intervenuta prescrizione del diritto all’indennità invocato dal chiamante ex art.2952c.c.

Allegava in particolare come quest’ultimo avrebbe avuto contezza della pretesa risarcitoria dell’attrice sin dal 22.1.07,avendo la stessa provveduto a formulare richiesta risarcitoria tramite raccomandata di pari data. Rilevava come il chiamante non avrebbe provveduto a denunziare il sinistro entro il termine annuale di cui all’art.2952 c.c. (con conseguente prescrizione del diritto).

Precisava come il contratto di assicurazione stipulato fra le parti sarebbe stato quello individuato con polizza X00886775.06, stipulato in data 26.1.05. Allegava come tale contratto non avrebbe previsto la copertura per l’assistenza giudiziaria.

Eccepiva la percezione da parte dell’attrice di somme da parte dell’Inps, Ministero Interno,Sanità e Tesoro a titolo di invalidità. Rilevava l’esistenza di un altro contratti di assicurazione per responsabilità civile stipulato dalla AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE N.1 con altri assicuratori e chiedeva la ripartizione del risarcimento disposto fra tali soggetti ex art.1910 c.c.

Venivano acquisite prove documentali e svolta CTU.

All’udienza di precisazione delle conclusioni veniva effettuata richiesta da parte dell’attrice di rinnovo della CTU. Le parti poi precisavano le conclusioni,senza insistere nelle istanze istruttorie non accolte dal Giudice.

La causa veniva trattenuta dunque in decisione.

MOTIVAZIONE

Le domande attoree sono fondate e vanno pertanto accolta nei limiti che seguono

A tal fine appare possibile vagliare congiuntamente la domanda proposta contro Fo. Ma. e contro la AZIENDA.

A tal proposito giova rilevare come esse vadano qualificate come azioni di risarcimento del danno da inadempimento.

Ed invero, come noto, ?In tema di responsabilità civile nell’attività medico -chirurgica, l’ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico proprio dipendente ed anche l’obbligazione di quest’ultimo nei confronti del paziente, ancorchè non fondata sul contratto, ma sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale, atteso che ad esso si ricollegano obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi che sono emersi o sono esposti a pericolo in occasione del contatto stesso.? (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9085 del 19/04/2006,sulla responsabilità di stampo contrattuale anche dopo la legge Balduzzi ex multis Cass. civ., sezione VI, ordinanza n. 8940/2014).

Ed ancora ?la responsabilità della casa di cura o dell’ente nei confronti del paziente può conseguire, ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., all’inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell’art. 1228 cod. civ., all’inadempimento della prestazione medico – professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario la circostanza che il sanitario risulti anche essere di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto? (Cassazione Civile, sez. III, 14 giugno 2007, n. 13953)

Ne discende il principio sintetico secondo il quale,a prescindere dall’esistenza di un contratto, tanto il medico operante (per contatto sociale ed ai sensi dell’art.1218 c.c) quanto l’ente presso il quale il paziente è ricoverato e ove il primo opera (ex art.1228 c.c.) rispondono in solido della prestazione resa dal primo secondo le regole della responsabilità contrattuale e, dunque, .secondo le regole di distribuzione dell’onere della prova dell’inadempimento contrattuale effettuata delle Sezioni Unite con sentenza n. 13533/2001.

Tanto premesso, nel caso di specie le circostanze che l’attrice sia stata sottoposta all’intervento chirurgico dalla stessa allegato presso la struttura della convenuta AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE N.1 e ad opera del suo medico-dipendente Fo. Ma. (quale capo equipe) sono tutte provate in quanto non contestate (ed altresì emergenti per tabulas, si veda documentazione medica fascicolo parte attrice ed emergenze CTU).

Tanto premesso occorre ora verificare se sussistano in concreto i profili di negligenza contestati dall’attrice.

A tal riguardo non si può convenire con le conclusioni cui è giunto il CTU, il quale ha fatto scorretta applicazione delle coordinate probatorie che governano la materia (SU 13533/2001).

Ed infatti il perito accerta che in data 2.9.06 (a seguito di TAC) è rilevabile una dislocazione del cage in titanio obelich-urlich impiantato da Fo. Ma.. Precisa poi che in difetto di indagini post operatorie si dovrebbe ritenere tuttavia che tale dislocazione non fosse originaria (e dunque imputabile alla scorretta opera dell’operatore medico), ma si sia verificata a cagione del quadro osteoporotico importante dell’attrice, che non poteva essere quantificato dall’operatore se non durante i tempi operatori (pag.24). Precisa ancora poi in sede di risposte alle osservazioni dei CTP (pag.31) come si debba escludere la scorrettezza dell’intervento realizzato pur in assenza lastre rx grafiche, in quanto il controllo scopico non aveva rilevato anomalie.

Tale ricostruzione non può essere condivisa.

E’ anzitutto necessario premettere come, alla luce delle Sezioni Unite con sentenza n. 13533/2001, spetti al convenuto dar prova di aver correttamente eseguito la prestazione.

Nel caso di specie una simile prova non è stata fornita.

Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal CTU, la semplice circostanza che il referto del controllo scopico non evidenzi la dislocazione poi rilevata in sede di TAC è irrilevante.

Le emergenze di tale referto infatti, in difetto di una rappresentazione grafica (TAC o Rx appunto) non costituiscono prova del quadro post operatorio.

Ed invero,come noto, le attestazioni contenute in una cartella clinica sono riferibili ad una certificazione amministrativa per quanto attiene alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre le valutazioni, le diagnosi o comunque le manifestazioni di scienza o di opinione in essa contenute non hanno alcun valore probatorio privilegiato rispetto ad altri elementi di prova. Nel caso di specie la circostanza dell’assenza di anomalie è una dichiarazione di scienza, non coperta dalla fede privilegiata. In ogni caso,poi le attestazioni della cartella clinica, ancorché riguardante fatti avvenuti alla presenza di un pubblico ufficiale o da lui stesso compiuti (e non la valutazione dei suddetti fatti) non costituisce prova piena a favore di chi le ha redatte, in base al principio secondo il quale nessuno può precostituire prova a favore di se stesso.

Cass. civ. sez.III, 27/9/99 n. 10695. (C.C. artt. 2699 – 2700 – c.p.c. artt. 115 – 116 ).

Pertanto l’unico strumento istruttorio attraverso il quale il convenuto avrebbe potuto provare di aver diligentemente eseguito l’operazione (e, segnatamente, di aver correttamente impiantato il cage in titanio obelich-urlich), sarebbe stata la produzione di documentazione grafica rappresentativa della condizione post-operatoria o la rappresentazione testimoniale delle analisi eseguite al fine di appurare la correttezza dell’installazione.

Nel caso di specie tali prove non sono state fornite.

Né in senso contrario assume rilievo la circostanza rilevata dal CTU, costituita dall’essere una tale dislocazione una complicanza frequente dell’operazione eseguita (segnatamente con riguardo a pazienti affetti da un quadro osteoporotico importante come l’attrice).

Ed infatti,come rammentato recentemente dalla Suprema Corte, ?Non è, dunque, la classificazione teorica di un evento indesiderato come complicanza ad escludere la colpa del medico, che resta ancorato alla prova rigorosa di aver tenuto una condotta conforme alla legis artis? (Sentenza della Suprema Corte – III Sez. Civ, Rel Dr. Rossetti – N. 13328 del 30 giugno 2015).

Nel caso di specie, come spiegato, una tale prova non è stata fornita.

Se ne deve inferire la negligente esecuzione dell’intervento (e segnatamente lo scorretto posizionamento del cage in titanio obelich-urlich, poi riscontrata con TAC) da parte del convenuto.

Parimenti negligente deve poi dirsi la scelta di dimettere l’attrice piuttosto che sottoporla a nuovo intervento. Ed infatti la scorrettezza di tale scelta può agevolmente inferirsi dagli esiti del secondo intervento del 6.10.06 che, come allegato dall’attrice e non contestato dai convenuti (e confermato dal CTU) ha eliminato il problema di deambulazione.

Tanto chiarito allora occorre verificare quale sia il rilievo eziologico di tale condotta negligente.

Ebbene il CTU ha chiarito come la sintomatologia neurologica (sindrome del cono midollare e incontinenza ) fossero anteriori all’intervento e gli esiti dello stesso (e dunque la stessa dislocazione summenzionata) non li abbiano aggravati (pag.28).

Tuttavia non vi è dubbio che, laddove il convenuto avesse eseguito correttamente l’operazione, l’attrice avrebbe ripreso a deambulare liberamente già dalla data del primo intervento e non avrebbe dovuto sottoporsi a quelli successivi.

Pertanto deve dirsi provato il danno non patrimoniale da compromissione dell’integrità psico-fisica, costituito dalla mancata eliminazione della patologia lamentata e quindi dalla sofferenza correlata a tale circostanza e costituita dalla limitazione della libertà di deambulare e dalle sofferenze fisiche correlate a tale patologia.

Ed infatti l’una e l’altra circostanza, sussistenti nel fase post e pre operatoria, sono circostanze che emergono dalla stessa cartella clinica e non sono contestate.

Tale danno correlato al protrarsi di tali privazioni va liquidato in via equitativa,tenendo a mente l’arco di tempo nel quale la situazione lesiva ha avuto luogo (dal 23.8.06 al 6.10.06 ).

Esso dunque può essere liquidato in euro 100.000,00.

Infondata è la domanda di risarcimento del danno per lesione del diritto all’autodeterminazione.

Ed invero non vi è dubbio che il consenso sottoscritto dall’attrice fosse generico.

Tali danno, tuttavia, non è risarcibile in via automatica per il solo fatto di aver ricevuto un’informativa generica, ma lo sono solo nel caso in cui venga data prova che il medesimo paziente avrebbe rifiutato di sottoporsi a quel determinato intervento se avesse avuto delle informazioni complete circa i rischi dell’intervento (Cass. Sent. n. 2847/10).

Nel caso di specie una tale prova non è stata fornita.

Parimenti infondata è la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali, stante l’assoluta genericità della loro allegazione.

E’ ora possibile passare a vagliare la domanda di garanzia spiegata da Fo. Ma. contro FONDIARIA-SAI SPA.

Preliminarmente va accolta l’eccezione di prescrizione.

Ed invero a tal proposito giova rammentare ?Premesso che la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché – con specifico riferimento all’assicurazione della responsabilità civile – il termine iniziale della decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto – in via giudiziale o stragiudiziale – la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini della decorrenza della prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalente monetario? (Cass. civ. Sez. III, 13-03-2013, n. 6296).

Ebbene nel caso di specie la missiva indirizzata dall’attore a Fo. Ma. (doc.1 fascicolo attore) del 22.1.07 contiene già la manifestazione della volontà del danneggiato di agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti e dunque costituisce dies a quo per la decorrenza del termine di cui all’art.2952,comma 2, c.c.

Esso pertanto alla data della chiamata in causa della FONDIARIA-SAI SPA doveva dirsi spirato.

Le spese di lite seguono la soccombenza prevalente e sono liquidate in favore di SABELLICO ADRIANA ed a carico di AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE N.1 -AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA e Fo. Ma. in solido in euro 13.380,00 di cui euro 13.000,00 per compensi, euro 380,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali come per legge.

Nei rapporti fra Fo. Ma. e FONDIARIA-SAI SPA sono liquidate a carico del primo in euro 8000,00 di cui euro 8000,00 per compensi (con massima riduzione a cagione della non complessità dell’azione di garanzia).

Le spese di CTU sono definitivamente poste a carico di AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE N.1 -AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA e Fo. Ma. in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale di Avezzano, nella persona del Giudice Unico dott.Francesco Lupia:

1) Accoglie la domanda di Sa. Ad. e per l’effetto condanna AZIENDA UNITà SANITARIA LOCALE N.1 – AVEZZANO – SULMONA – L’AQUILA e Fo. Ma. in solido a pagare in solido in suo favore la somma di euro 100.000,00 oltre interessi come in parte motiva ;

2)Rigetta ogni altra domanda ed eccezione

3)Spese di lite e di CTU come in parte motiva.

Depositata in cancelleria il 16/06/2016.