È responsabile il conducente che, dopo un sorpasso azzardato, rientra improvvisamente impattando contro il veicolo che viaggia regolarmente, secondo le norme del codice della strada, nella propria corsia.
Anche se in tema di circolazione stradale è costante il riferimento ad una presunzione di responsabilità concorrente gravante su tutti i soggetti coinvolti nell’incidente, la condotta di guida scorretta e non prevedibile rende colpevole il conducente che la pone in essere.

Lo ha disposto il Tribunale dell’Aquila con la sentenza n. 568/2015 con cui è stata accolta la domanda di un danneggiato a seguito di sinistro. Unico responsabile, per il giudice, è l’altro automobilista che ha colpito la vettura del ricorrente, in transito su una strada comunale, in fase di rientro da un sorpasso.
La vettura impattava contro un manufatto in maniera violenta e la dinamica trovava conferma non solo in una serie di testimonianze, ma anche da apposita perizia.
Precisano i giudici che va considerato quale comportamento irresponsabilela fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, in omaggio all’art. 2054, primo comma, c.c., nonché ad una interpretazione genuina del codice della strada, le cui norme estendono al massimo l’obbligo di attenzione e di prudenza dell’automobilista, che deve anche prospettarsi le altrui condotte irregolari (cfr. art. 145 C.d.S. – art. 191 C.d.S. ed altre“.
Come più volte sostenuto dalla Cassazione, l’obbligo di previsione deve essere interpretato tenendo presente anche il principio dell’affidamento nel settore della circolazione stradale: per garantire la circolazione ed evitare l’effetto paralizzante, l’obbligo di previsione va escluso laddove si verifichino condotte inesigibili, ovvero eventi in concreto imprevedibili ed eccezionali come quello verificatosi nel caso di specie per il soggetto danneggiato.