La sospensione della patente è una sanzione comminata dal Prefetto avente giurisdizione sul territorio in cui è stata commessa l’infrazione al Codice della Strada.
Si tratta di una sanzione accessoria, che molto spesso si aggiunge ad una sanzione pecuniaria.
La sospensione è una misura sanzionatoria temporanea, che produce effetti per un periodo di tempo prefissato dalla legge all’interno di un margine edittale limitato tra un minimo e un massimo. La durata del provvedimento è decisa dal Prefetto, secondo equità, tenuto conto della gravità dell’infrazione e di ulteriori parametri fissati dal legislatore.

La sospensione della patente per recidiva viene comminata quando il guidatore commette di nuovo la stessa violazione nell’arco temporale di due anni. La sospensione è, in questi casi, molto varia, nella misura da uno a tre mesi, ma può raggiungere anche i due anni. Erra, quindi, chi ritenga che il discrimine tra sospensione e revoca stia nella durata minore o maggiore della misura interdittiva. In generale, la revoca è un’aggravante della sospensione: per esempio, il guidatore, che viene sorpreso a passare con il rosso per più di due volte in un anno, viene sanzionato con la sospensione ma, se il divieto viene violato per ben tre volte, egli subisce la revoca della patente.

I casi di sospensione per recidiva sono molteplici:

  • Eccesso di velocità;
  • Tasso alcolico;
  • Incidente stradale con danni a cose o a persone;
  • Mancato rispetto del limite di cilindrata per i neopatentati;
  • Passaggio con semaforo rosso.

La sospensione è, dunque, una misura provvisoria, accessoria alla pena principale, di efficacia limitata e, in ciò, si differenzia dalla revoca della patente: essa comporta l’inabilitazione temporanea alla guida con divieto di condurre veicoli per il periodo temporale deciso dal Prefetto. Al termine del periodo di sospensione, la patente viene restituita all’interessato dal Prefetto, generalmente per il tramite della polizia locale del luogo di residenza.

Se il soggetto interessato viene colto in flagranza − ossia alla guida del mezzo stante la sospensione − ne consegue la revoca della patente e il sequestro del mezzo di trasporto.

La revoca comporta la cancellazione del documento della patente con l’onere per l’interessato di dover superare un nuovo scrutinio di legittimità per riottenerla. Normalmente, la revoca è legata alla perdita (definitiva o parziale) dei requisiti di idoneità psicofisica alla guida, ma può essere anche la conseguenza di gravi violazioni al Codice della Strada.

Oltre alla revoca della patente, esiste anche il provvedimento amministrativo della revisione e del ritiro.

In modo schematico, possiamo ordinare questa tipologia di misure interdittive e limitative nelle seguenti casistiche:

  • Sospensione della patente per eccesso di velocità; lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale; guida sotto l’influenza di alcool o droghe;
  • Sospensione della patente per recidiva;
  • Revoca della patente per perdita dei requisiti di idoneità;
  • Revoca della patente per motivi di condotta (gravi o gravissime violazioni del C. della S.);
  • Revisione della patente (per accertamenti medici di idoneità psico-fisica del conducente);
  • Ritiro della patente a chiunque venga sorpreso alla guida di un mezzo con patente scaduta; altro caso è quello della patente estera che decade decorso un anno dall’acquisizione della cittadinanza italiana. L’interessato dovrà chiedere la conversione del titolo (omologazione) o sostenere un nuovo esame di guida. In tale caso si parla più correttamente di decadenza.

In alcuni casi, la sospensione della patente viene comminata in via provvisoria e cautelare. Si tratta di violazioni che rivestono carattere penale come nel caso di guida con tasso alcolico superiore ad un certo range.

In conclusione, possiamo osservare che il legislatore della strada non usa in modo uniforme e rigoroso il concetto di sospensione, poiché in taluni casi esso si confonde con il concetto di revoca. In termini rigorosi, la sospensione presupporrebbe la riabilitazione decorso un certo lasso di tempo, mentre la revoca implicherebbe la perdita definitiva del titolo autorizzatorio. Ma abbiamo visto che non sempre è così.

Avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso il ricorso innanzi al Giudice di Pace da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica.

Fonti normative: decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, “Codice della Strada”.