Elementi essenziali della normativa “Decreto Rilancio”

L’articolo 119 del Decreto Rilancio detta i requisiti a cui ci si deve attenere per poter beneficiare del Superbonus 110%.
In estrema sintesi, deve trattarsi di interventi aventi ad oggetto:

  • L’isolamento termico delle superfici con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda;
  • La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • L’adozione di misure antisismiche (cd. sismabonus).

Limiti di spesa

Per gli interventi di isolamento termico il Superbonus è calcolato su un ammontare complessivo delle spese pari a:

  • € 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti site all’interno di edifici plurifamiliari;
  • € 40.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da due a otto unità immobiliari;
  • € 30.000, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, se lo stesso è composto da più di otto unità.

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore ai seguenti importi:

  • € 20.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
  • € 15.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 per singola unità immobiliare.

Per gli interventi antisismici gli importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a:

  • € 96.000, nel caso di interventi realizzati su singole unità immobiliari;
  • € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, per gli interventi sulle parti comuni di edifici in condominio.

Gli importi di cui sopra si intendono cumulabili qualora venga effettuato più di un intervento rientrante in ambito.
Il Superbonus spetta anche per:

  • le spese sostenute per tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. “ecobonus”), nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento (come la sostituzione di infissi, serramenti, schermature solari, sistemi di building automation…);
  • l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

La maggiore aliquota (110%) si applica solo se gli interventi sopra elencati sono eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi di isolamento termico o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e semprechè assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi.

Il Superbonus spetta, infine, anche per le seguenti tipologie di interventi:

  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su determinati edifici, fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 48.000 per singola unità immobiliare e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh.

Il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Per maggiori informazioni https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg