Sul piano sistematico-teleologico, l’art. 8, comma 1, del DCA n. 107 del 20 dicembre 2019, laddove accosta espressamente gli studi polimedici agli «studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati», e laddove contempla espressamente gli studi polimedici «che erogano prestazioni di assistenza specialistica anche riabilitativa», lascia intendere, da un lato, come negli studi polimedici possano esercitarsi – al pari degli studi medici e odontoiatrici – non solo le professioni medico-odontoiatriche, ma anche le altre professioni sanitarie, e, d’altro lato, come proprio le prestazioni di assistenza specialistica riabilitativa possano costituire una naturale e sinergica articolazione organizzativa delle strutture in parola.

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1700 del 2020, proposto da

…., rappresentato e difeso dall’avvocato Elio Cuoco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl Salerno, rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli, Emma Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Agropoli, non costituito in giudizio;

per l’annullamento del provvedimento del 7 dicembre 2020, prot. n. 31499, interdittivo dell’attività di fisioterapia di cui alla SCIA del 26 ottobre 2020, prot. n. 214204.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Asl Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 84 del d.l. n. 18/2020, 4 del d.l. n. 28/2020 e 25 del d.l. n. 137/2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Olindo Di Popolo;

Premesso che:

– col ricorso in epigrafe, … (in appresso, V. G.) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa adozione di misure cautelari, il provvedimento del 7 dicembre 2020, prot. n. 31499, col quale il Responsabile del Servizio Commercio, Attività Produttive del Comune di Agropoli, sulla scorta del parere negativo dell’ASL Salerno prot. n. 230128 del 17 novembre 2020, aveva inibito l’attività di fisioterapia di cui alla SCIA del 26 ottobre 2020, prot. n. 214204;

– il gravato provvedimento interdittivo era motivato in base al rilievo che l’attività sanitaria segnalata non avrebbe potuto insediarsi – come, invece, divisato dall’interessato – presso uno studio privato polimedico, ove sarebbero state esercitabili esclusivamente professioni mediche;

– nell’avversare siffatta determinazione, il ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che, in base alla disciplina settoriale, ed a dispetto di quanto immotivatamente ritenuto dalle amministrazioni intimate, presso gli studi polimedici sarebbe insediabile l’esercizio delle attività proprie non solo dei professionisti medici, ma anche degli operatori delle altre professioni sanitarie, quali, appunto, i fisioterapisti;

– costituitasi in resistenza, l’intimata ASL Salerno eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;

– il ricorso veniva chiamato all’udienza del 13 gennaio 2021 per la trattazione dell’incidente cautelare;

– nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;

Considerato che:

– come fondatamente dedotto da parte ricorrente, la normativa di settore non solo non reca alcuna preclusione, ma, anzi, risulta militare in senso favorevole rispetto all’invocato esercizio di un’attività professionale sanitaria non medica all’interno di uno studio polimedico;

– al riguardo, giova rammentare che:

— ai sensi dell’art. 2, comma 1, della l. n. 251/2000, «gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali»;

— l’art. 2 del DCA n. 107 del 20 dicembre 2019 (“Disposizioni regolatorie delle attività degli studi professionali odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie nonché semplificazioni nella procedura di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio attraverso la segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi della legge 241/1990 – Rettifica”) definisce lo «studio polimedico» come «la sede nella quale più professionisti, anche di discipline specialistiche diverse, esercitano la propria attività professionale in maniera autonoma e indipendente dagli altri, utilizzando la stessa unità immobiliare, condividendo alcuni servizi, in particolare la sala d’attesa ed i servizi igienici», con la precisazione che «il locale dove si svolge l’attività di studio polimedico è privato, non aperto al pubblico» e che «non è richiesta la nomina di un responsabile sanitario»;

— il successivo art. 8, comma 1, stabilisce che sono soggetti a SCIA «l’apertura dell’attività, l’ampliamento, la trasformazione ed il trasferimento dell’esercizio delle attività sanitarie per l’erogazione delle prestazioni a minore invasività, di cui all’art. 6 elencate nell’allegato 1 al presente provvedimento da parte degli: a) studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati, polimedici o St-P che utilizzano apparecchiature elettromedicali e/o esercitano attività o procedure chirurgiche; b) studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati, polimedici o St-P, che erogano prestazioni di assistenza specialistica anche riabilitativa e di diagnostica strumentale non rientranti nelle sottoelencate fattispecie: – servizi diagnostici terapeutici ad alta tecnologia di radiologia con intensità radiogena maggiore di duecento Kev, tomografia assiale computerizzata (TAC), risonanza magnetica nucleare (RMN), tomografia ad emissioni di positroni (PET), TAC-PET, adroterapia, radioterapia, litotrissia; – prestazioni di assistenza specialistica di diagnostica di laboratorio; – centri per la procreazione medica assistita»;

– ciò posto, sul piano letterale, l’art. 2 del DCA n. 107 del 20 dicembre 2019 non contempla alcuna clausola di esclusività degli studi polimedici a favore dei professionisti medici, e cioè non circoscrive a quella dei professionisti medici le attività sanitarie insediabili nelle strutture in parola, limitandosi a far generico riferimento alle figure dei «professionisti» ivi esercenti; cosicché, “ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”;

– sul piano logico-sistematico, il combinato disposto degli artt. 2, comma 1, della l. n. 251/2000 e 2 del DCA n. 107 del 20 dicembre 2019 sta a indicare che negli studi polimedici possono esercitare le attività sanitarie tutti i professionisti del settore, tra cui sono, quindi annoverabili, come tali, anche «gli operatori delle professioni sanitarie dell’area della riabilitazione»;

– sul piano sistematico-teleologico, l’art. 8, comma 1, del DCA n. 107 del 20 dicembre 2019, laddove accosta espressamente gli studi polimedici agli «studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati», e laddove contempla espressamente gli studi polimedici «che erogano prestazioni di assistenza specialistica anche riabilitativa», lascia intendere, da un lato, come negli studi polimedici possano esercitarsi – al pari degli studi medici e odontoiatrici – non solo le professioni medico-odontoiatriche, ma anche le altre professioni sanitarie, e, d’altro lato, come proprio le prestazioni di assistenza specialistica riabilitativa possano costituire una naturale e sinergica articolazione organizzativa delle strutture in parola;

Ritenuto, in conclusione, che;

– alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso in epigrafe va accolto, con conseguente annullamento degli atti con esso impugnati;

– quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla gli atti con esso impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, svoltasi tramite collegamento telematico da remoto, ai sensi dell’art. 84, comma 6, del d.l. n. 18/2020, con l’intervento dei magistrati:

Nicola Durante, Presidente

Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore

Gaetana Marena, Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

Olindo Di Popolo Nicola Durante