La compiuta giacenza degli atti giudiziari si perfeziona una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data da quando, con lettera raccomandata, il destinatario della notifica non rinvenuto è stato avvisato del tentativo di consegna dell’atto e del deposito dello stesso presso la casa comunale.
Il perfezionamento della compiuta giacenza comporta il perfezionamento della notifica.

A prevederlo, più nel dettaglio, è l’articolo 8 della legge numero 890 del 20 novembre 1982.

In esso si precisa che una volta che siano trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbiano curato il ritiro al mittente viene immediatamente restituito l’avviso di ricevimento.

In calce a tale avviso vanno indicati sia la data del deposito, che i motivi che lo hanno determinato. Va poi scritto “atto non ritirato entro il termine di dieci giorni” e va precisata la data di restituzione.

Da tale momento la notifica si intende perfezionata.

Per tornare in possesso dell’atto non consegnato, tuttavia, il mittente dovrà attendere sei mesi: è questo infatti il termine che, indipendentemente dalle finalità della notifica, il destinatario ha per il ritiro.

Se anche il semestre è infruttuosamente decorso, il piego è restituito con annotazione in calce ancora una volta della data dell’avvenuto deposito e dei motivi che lo hanno determinato, oltre che dell’indicazione “non ritirato entro il termine di centottanta giorni” e della data di restituzione.

La lettera della legge è chiara ma, nonostante ciò, la giurisprudenza è comunque intervenuta più volte a ribadire quanto disposto dalla legge numero 890/1982.

Ad esempio, con la pronuncia numero 26088 del 30 dicembre 2015 la sezione tributaria della Cassazione civile ha ribadito che “la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale, sicché il termine per l’impugnazione (nella specie, di un avviso di accertamento) decorre da tale momento, rilevando il ritiro del piego, da parte del destinatario, solo se anteriore e non se successivo, come testualmente prevede l’art. 8, comma 4, della legge n. 890 del 1982, nell’attuale formulazione”.

Rilevante, poi, è la sentenza della Cassazione civile, sezione tributaria, numero 26108 del 30 dicembre 2015 nella quale si è affermato che “in tema di ricorso per cassazione, la prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica dell’atto introduttivo, ai fini della sua ammissibilità, deve essere data tramite la produzione dell’avviso di ricevimento, la cui assenza non può essere superata con la rinnovazione, atteso che, pur non traducendosi in un caso d’inesistenza, non determina neppure la mera nullità, ma solo con la costituzione della controparte, che dimostra l’avvenuto completamento del procedimento, ovvero con la richiesta di rimessione in termini della parte stessa in funzione del deposito dell’avviso che affermi non aver ricevuto, che presuppone, però, la prova della tempestiva richiesta all’amministrazione postale, a norma dell’art. 6, comma 1, della legge n. 890 del 1982, di un duplicato dell’avviso stesso ovvero dell’impossibilità, nonostante la normale diligenza, di tale attività”.

Ancor più interessante è la pronuncia dei giudici di legittimità numero 1418 del 1° febbraio 2012, che ha preso in considerazione un particolare aspetto della questione chiarendo che “nel caso in cui, nella notificazione eseguita a mezzo posta, il piego raccomandato sia depositato presso l’ufficio postale preposto alla consegna e non sia ritirato, la notifica si perfeziona “decorsi dieci giorni ” dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente la notizia del deposito. Se il detto termine (di dieci giorni, che deve intendersi compreso fra i “termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza), previsto per il compimento della cosiddetta “compiuta giacenza” cade nella giornata di sabato è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto dei commi quinto e quarto dell’art. 155 c.p.c.”.

Infine, degna di nota è la sentenza numero 7307 del 26 marzo 2010 in quanto in essa la Corte di cassazione ha precisato che “in tema di notifica a persona non dimorante né domiciliata nel territorio della Repubblica italiana e residente negli Stati Uniti d’America, ai sensi della Convenzione dell’Aja del 15 novembre 1965 (resa esecutiva in Italia con l. 6 febbraio 1981 n. 42), è possibile utilizzare, accanto al sistema principale tramite l’Autorità centrale, anche la via postale, non avendo gli Stati Uniti formulato alcuna opposizione al ricorso a tale modalità sussidiaria di trasmissione; tuttavia, poiché l’ufficiale postale dello Stato estero non è destinatario degli adempimenti di garanzia previsti dalla legislazione italiana (art. 8 l. 20 novembre 1982 n. 890), arricchiti dalla sentenza della Corte cost. n. 346 del 1998, che mirano a realizzare la conoscenza reale ed effettiva dell’atto giudiziario da parte di chi sia temporaneamente assente, la mera compiuta giacenza per il periodo di tempo stabilito dalla legislazione interna dell’Amministrazione di destinazione per il regime ordinario postale non produce alcun effetto utile ai fini della validità della notificazione”.

fonte studiocataldi.it