I commi 9 e 10 dell’art,119 del DL Rilancio affermano che la detrazione compete su un massimo di n.2 unità immobiliari fermo restando il riconoscimento della detrazione per gli interventi sulle parti comuni. Ovviamente gli immobili sui quali sono effettuati gli interventi devono essere detenuti al di fuori dell’attività d’impresa e di lavoro autonomo.