Decreto rilancio – Ecobonus 110%
Premessa
A seguito del consolidamento dello scenario normativo relativo al Decreto Rilancio, siamo in grado di assistere con un ruolo attivo la clientela che intende cedere i crediti dโimposta connessi al Decreto Rilancio, sia in ambito Ecobonus che Sismabonus.
Attraverso le nostre rappresentanzeย prevediamo di erogare fin da subito:
- il 102% di liquiditร ai privati (proprietari e affittuari di abitazione) e condomini con offerta fino al 31.12.2020;
- il 100% alle ditte esecutrici dei lavori che hanno accesso a Superbonus 110%.
Sul fronte assicurativo, i clienti potranno sottoscrivere, contestualmente alla cessione del credito, polizze a copertura del rischio di eventi catastrofali per gli immobili oggetto dei lavori, che, secondo il โDecreto Rilancioโ, godono in tal caso di una detrazione del 90% del premio pagato; agevolazioni specifiche sono dedicate inoltre alla responsabilitร civile delle imprese edili e alla responsabilitร civile professionale di ingegneri, architetti, geometri e tecnici per le attivitร di asseverazione. Dal 21 settembre i clienti potranno rivolgersi presso i nostri uffici per avviare lโiter di accesso al Superbonus che sarร operativo dal 15 ottobre 2020.
Ricordiamo che il Decreto fa riferimento a clientela privata (proprietari e affittuari di abitazione), condomini e ditte esecutrici dei lavori.
A maggior dettaglio precisiamo che sotto il profilo soggettivo gli interventi possono essere effettuati da:
- Condomรฌni;
- Persone fisiche, al di fuori dellโesercizio di attivitร di impresa, arti e professioni, su unitร immobiliari;
- Istituti autonomi case popolari (IACP);
- Cooperative di abitazione a proprietร indivisa;
- Organizzazioni non lucrative di utilitร sociale, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale;
- Associazioni e societร sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Quadro Normativo
Riepiloghiamo di seguito il quadro normativo consolidatosi a seguito dei documenti attuativi emessi dalla Agenzia delle Entrate e dai ministeri competenti durante il mese di agosto.
Il decreto-legge Rilancio ha introdotto una nuova percentuale di detrazione in misura pari al 110 per cento per le spese sostenute dal 1ยฐ luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonchรฉ delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus 110%).
La normativa prevede le possibilitร alternative di:
- portare in detrazione in cinque anni gli oneri sostenuti;
- beneficiare di uno sconto in fattura pari al 100% delle spese sostenute da parte della ditta esecutrice;
- cedere il credito corrispondente alla detrazione ad altri soggetti.
Lโopzione per la cessione diventerร operativa (secondo il provvedimento dellโagenzia delle entrate) a partire dal prossimo 15 ottobre 2020.
F.A.Q.
Domande Frequenti
FAQ
No, gli interventi antisismici possono essere effettuati su tutte le unitaฬ abitative. Lโunico requisito eฬ che esse si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
I commi 9 e 10 dell’art,119 del DL Rilancio affermano che la detrazione compete su un massimo di n.2 unitaฬ immobiliari fermo restando il riconoscimento della detrazione per gli interventi sulle parti comuni. Ovviamente gli immobili sui quali sono effettuati gli interventi devono essere detenuti al di fuori dell’attivitaฬ d’impresa e di lavoro autonomo.
In questo caso lโimporto corrispondente alla detrazione spettante si trasforma in un credito dโimposta in capo al cessionario che a sua volta potraฬ cederlo ad altri soggetti. Quindi non vi eฬ alcuna limitazione sui soggetti cessionari della detrazione
Si, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dellโimpianto di climatizzazione invernale) sullโedificio condominiale, purcheฬ la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica piuฬ alta.
Siฬ, rientrano nel Superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione dellโedificio di cui al comma 1 lettera d) dellโarticolo 3 del Dpr n. 380/2001.
Con riferimento al visto di conformitaฬ relativo al bonus si tratta di “visto leggero”; nel caso siano stati effettuati gli interventi previsti dal DL Rilancio che consentono di fruire della detrazione del 110% ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura, il contribuente deve richiedere il visto di conformitaฬ dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Siฬ, se lโintervento eฬ effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio, si certifica il miglioramento di almeno 2 classi energetiche dellโedificio e le finestre comprensive di infissi possiedono le caratteristiche di trasmittanza termica indicate nel decreto 19 febbraio 2007.
Siฬ, anche al fine di consentire che gli interventi nel loro complesso realizzino il miglioramento di almeno due classi energetiche dellโedificio.
Siฬ, la legge specifica che dove non sia possibile conseguire il miglioramento di 2 classi energetiche, sia sufficiente il conseguimento della classe energetica piuฬ alta, per lโappunto lโA4.
Siฬ, se lโintervento eฬ effettuato congiuntamente ad uno degli interventi trainanti effettuati dal condominio e la caldaia possiede le caratteristiche indicate nellโarticolo 14 del decreto legge n. 63/2013
La norma non pare metta limiti alla cessione parziale della detrazione. A tale proposito il comma 3 dell’art.121 del DL Rilancio afferma che: i crediti d’imposta possano essere compensati sulla base di rate residue di detrazione non fruite garantendo un utilizzo parziale della cessione